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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11126/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, applicando l'art. 616 c.p.p. e non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello a seguito di sentenza di patteggiamento/concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta certezza della prova e, di riflesso, la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; 2) la violazione dell'art. 131-bis c.p. per non avere la corte di merito riconosciuto la particolare tenuità del fatto e quindi disposto l'assoluzione/proscioglimento. La Suprema Corte, però, ha rilevato che contro una decisione emessa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili soltanto censure relative a vizi che incidano sulla volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della decisione rispetto al patto e sulla pena illegale; le doglianze formulate, invece, esulavano da tali limiti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato di detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, che costituisce il titolo di condanna dell'imputato

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    la Corte ribadisce che, contro la sentenza resa all'esito del concordato in appello, sono proponibili solo censure limitate alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'assenza di certezza probatoria, ma la doglianza è ritenuta non deducibile nel perimetro del ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 131-bis cod. pen.

    invocato per la particolare tenuità del fatto, ma la relativa censura è ritenuta inammissibile perché estranea ai motivi proponibili contro il concordato in appello

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi che incidano sulla validità del consenso, sul consenso del pubblico ministero, sulla corrispondenza tra accordo e decisione, o sulla legalità della pena.
  • Non sono deducibili, in sede di legittimità contro una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p., censure di merito sulla sufficienza o certezza della prova, né richieste di assoluzione fondate sull'art. 530, comma 2, c.p.p., se non riconducibili ai limiti del patteggiamento concordato.
  • Nei ricorsi dichiarati inammissibili per ragioni non scusabili, il giudice di legittimità applica l'art. 616 c.p.p. con la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere fatta valere in cassazione quando la censura non rientri nei motivi consentiti contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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