Cassazione Civile, Ordinanza n. 31344/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione nei confronti di somme e buoni postali fruttiferi detenuti presso la società terza pignorata, in relazione a circa 40 cartelle di natura mista, tributarie e per sanzioni amministrative. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo, in sintesi, vizi della procedura esattoriale, irregolarità o tardività delle notifiche, illegittima liquidazione anticipata di buoni postali pluriennali anche cointestati a un terzo non debitore, nonché questioni di competenza e di rito. I giudici di merito hanno tuttavia dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività/inosservanza del termine perentorio per introdurre la fase di merito, poiché la fase di merito era stata instaurata con ricorso e non con atto di citazione notificato unitamente al decreto ex art. 618 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha articolato tre motivi: violazione di norme sulla procedura esattoriale e sull'opposizione esecutiva, nullità della sentenza per violazione della disciplina speciale e ordinaria applicabile, nonché omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura dei titoli e alla regolarità della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'atto era redatto in modo oscuro, prolisso e non conforme al requisito di chiara esposizione dei fatti di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., applicabile nel testo vigente per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023. Inoltre, i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che consisteva esclusivamente nella confermata intempestività dell'introduzione della fase di merito dell'opposizione esecutiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, ma il ricorrente è stato condannato a versare € 5.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
"chiara esposizione" dei fatti di causa; l'atto deve consentire la comprensione del thema decidendum senza ricorrere ad altre fonti
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e autosufficiente dei fatti rilevanti; una narrativa oscura, lacunosa o eccessivamente prolissa può determinare inammissibilità se impedisce di individuare la materia del contendere e il thema decidendum.
proposta di definizione accelerata del ricorso
La Corte richiama il meccanismo di definizione accelerata e la possibilità per il ricorrente di chiedere la decisione collegiale.
trattazione del ricorso fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato poi deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
La lite riguarda un'opposizione all'esecuzione proposta contro un pignoramento presso terzi nell'ambito di riscossione esattoriale.
decreto di fissazione d'udienza ex art. 618 c.p.c.
La fase di merito dell'opposizione esecutiva deve essere introdotta nel rispetto del termine e del rito previsti dalla norma; la sua inosservanza ha determinato l'inammissibilità confermata in appello.
istanza di sospensione dell'esecuzione
La fase sommaria si era chiusa con il rigetto della sospensione dell'esecuzione.
art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
pignoramento esattoriale presso terzi
La procedura esecutiva era stata intrapresa dall'agente della riscossione mediante pignoramento presso terzi ai sensi della disciplina esattoriale.
condanna a corrispondere € 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende
In caso di ricorso inammissibile conforme alla proposta accelerata, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, indipendentemente dalla costituzione dell'intimato e dalla regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro, sintetico e intelligibile i fatti di causa e le ragioni di censura; un'esposizione oscura, confusa o eccessivamente prolissa può rendere inammissibile l'impugnazione se impedisce alla Corte di individuare il thema decidendum.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione di censure di merito o di questioni estranee alla ragione decisoria non è sufficiente a scalfire la decisione.
- Nell'opposizione all'esecuzione, l'introduzione della fase di merito deve avvenire nel rispetto del rito e del termine perentorio stabiliti dal giudice dell'esecuzione; la violazione di tali prescrizioni comporta l'inammissibilità dell'opposizione.
- La sanzione prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c. può essere irrogata anche quando il controricorrente non abbia chiesto le spese e non si sia costituito con richieste conclusive, poiché essa ha natura pubblicistica e mira a disincentivare il ricorso alla decisione ordinaria dopo la proposta di definizione accelerata.
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