Cassazione Civile, Ordinanza n. 04482/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Un soggetto convenne in giudizio due aggiudicatari all’asta di un immobile per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione dell’appartamento in cui diceva di abitare dal 1994, dopo essere subentrato quale promissario acquirente a una società cui il bene era stato promesso in vendita con preliminare del 1988. Deduceva di aver continuato a occupare il bene con la famiglia, di averlo anche concesso in locazione a terzi, di aver gestito le utenze e di non aver mai ricevuto iniziative della promittente venditrice, nonostante avesse sospeso il pagamento del prezzo. I giudici di merito respinsero la domanda ritenendo che il rapporto fosse nato come detenzione, in forza del preliminare e del subentro nelle obbligazioni contrattuali, e che gli elementi allegati non fossero idonei a provare un’interversione del possesso. In cassazione il ricorrente dedusse violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1164 c.c., sostenendo che la Corte d’appello, alla luce delle risultanze istruttorie, avrebbe dovuto riconoscere la trasformazione della detenzione in possesso e quindi l’usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e un diverso apprezzamento dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva espressamente esaminato le circostanze addotte e le aveva giudicate non significative ai fini dell’interversione, conformandosi al principio secondo cui la detenzione può trasformarsi in possesso solo mediante una manifestazione esteriore inequivoca, rivolta contro il possessore, e non per effetto del mero inadempimento contrattuale o di atti compatibili con la situazione detentiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sull’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull’usucapione, ma la Corte non ne applica i presupposti in senso favorevole al ricorrente perché manca la prova del possesso utile.
richiamato come norma sull’interversione del possesso; la Corte ribadisce che la trasformazione della detenzione in possesso richiede una manifestazione esterna inequivoca rivolta contro il possessore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro formale del motivo, ma la censura è stata qualificata come sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti, quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
fondamento della statuizione sull’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: il controllo di legittimità non è un terzo grado di merito.
- L’interversione della detenzione in possesso non si presume né può desumersi da un mero inadempimento contrattuale; occorre un comportamento esteriore univoco, portato a conoscenza del possessore/proprietario, incompatibile con il precedente titolo detentivo.
- Atti di gestione del bene compatibili con la disponibilità materiale derivante dal rapporto originario, come locazioni, gestione utenze o mancato pagamento del prezzo, non sono di per sé sufficienti a provare il mutamento del titolo del godimento.
- Se il giudice di merito ha esaminato e motivatamente escluso la significatività degli elementi istruttori allegati, in cassazione non può essere chiesta una diversa lettura delle prove, salvo vizi motivazionali specifici nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04444/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04445/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04446/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04448/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04449/2023 del 14/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →