Cassazione Penale, Ordinanza n. 04493/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, contestato per un fatto commesso il 23 giugno 2019. I motivi erano tre: 1) dedotta intervenuta prescrizione del reato; 2) nullità o illegittimità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi e per motivazione assente o illogica in relazione alla prova dello stato di ebbrezza, richiamando gli artt. 187 e 192, comma 3, c.p.p. e contestando l'efficacia dell'alcoltest e la dimostrazione dell'elemento oggettivo; 3) nullità o illegittimità della sentenza per omessa o illogica motivazione sul diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla prova dello stato di ebbrezza, rilevando che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e che, in tal caso, spetta alla difesa allegare specifici vizi dello strumento, dell'omologazione o dei controlli prescritti. Ha inoltre valorizzato il fatto che il regolare funzionamento dell'etilometro risultava dalle due prove eseguite, dall'annotazione di p.g. e dalla testimonianza del tecnico che ne aveva confermato la revisione. Ha escluso che l'esito del giudizio amministrativo sulla sospensione della patente avesse efficacia vincolante nel processo penale, per l'autonomia tra i due procedimenti. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., ha ritenuto la motivazione immune da illogicità, basata sul disvalore oggettivo della condotta. La declaratoria di inammissibilità ha impedito di esaminare anche la prescrizione maturata eventualmente dopo la sentenza d'appello, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada
Norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza oggetto della condanna di merito.
art. 186, comma 2-sexies cod. strada
Richiamato quale ulteriore riferimento normativo della contestazione in materia di guida in stato di ebbrezza.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte non ha ravvisato vizi tali da incidere sulla tenuta della decisione.
Invocato dalla difesa sul piano della valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del disvalore oggettivo della condotta, con motivazione ritenuta immune da censure di legittimità.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo officioso della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; chi contesta l'attendibilità dell'accertamento deve indicare specificamente vizi dello strumento, dell'omologazione o dei controlli prescritti dalla legge.
- Il regolare funzionamento dell'etilometro può essere desunto dal complesso degli elementi probatori acquisiti, come le prove eseguite, gli atti di polizia giudiziaria e la testimonianza di chi abbia riferito della revisione dell'apparecchio.
- L'esito di un giudizio amministrativo relativo alla patente di guida non è vincolante per il giudice penale, operando tra i due procedimenti un regime di autonomia.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando il disvalore oggettivo della condotta, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo d'ufficio delle cause di non punibilità, inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04430/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04438/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04440/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04441/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04442/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04443/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →