Cassazione Penale, Sentenza n. 26212/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma elevando più censure: (i) nullità per presunta irregolarità nella composizione del collegio e per la mancata indicazione del nome del presidente/estensore nella intestazione della sentenza; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei riconoscimenti fotografici; (iii) per ANDOLFI, mancato esame della teste Trentacapilli richiesto ex art. 603 c.p.p.; (iv) per ANDOLFI, vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità; (v) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione di merito. In particolare: la presunta nullità per omissione del nome del giudice estensore è fondata su un presupposto di fatto errato (il giudice Montaldi era presente e ha sottoscritto il dispositivo) e l'errore materiale non è sanabile in questa sede dato il rigetto per inammissibilità; la valutazione dei riconoscimenti fotografici e del compendio indiziario è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non può sovrapporre una diversa valutazione dei fatti; la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello e la Corte territoriale ha motivato l'irrilevanza della testimonianza prospettata; la valutazione negativa sulle attenuanti generiche è adeguatamente motivata anche in ragione dei precedenti penali e della gravità del fatto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma penale relativa al reato di rapina; utilizzata per individuare uno dei capi di imputazione confermati in sede di merito
Norma penale richiamata tra i capi di imputazione a carico degli imputati; la sua efficacia è stata ritenuta dal giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non per vizi di motivazione, che qui non sono stati riscontrati
Richiamata tra le norme penali coinvolte nel procedimento; il suo richiamo attesta l'integrazione di specifiche fattispecie di reato nel capo di imputazione
Norma processuale richiamata dalla difesa per eccepire una presunta nullità formale della sentenza; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché fondata su un errore di fatto e perché l'errore materiale non incide sulla validità sostanziale della decisione
Richiamato in relazione alla contestata composizione del collegio; la Corte ha accertato la presenza del presidente/estensore nelle udienze e l'assenza del nome nell'intestazione è stata qualificata come mero errore materiale
Richiamato per spiegare il limite della Corte di Cassazione nella correzione di errori materiali: la correzione ex art. 130 è possibile solo se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, sicché in caso di inammissibilità la Corte non può emendare il documento impugnato
artt. 125, comma 3 e 213 c.p.p.
Norme relative alla valutazione della prova testimoniale e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei riconoscimenti fotografici sia congrua e che la Cassazione non possa riesaminare il merito della valutazione probatoria
"non decidibilità allo stato degli atti"
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ricordato che l'ammissione di nuova prova è eccezionale e rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello quando la decisione non sia possibile allo stato degli atti, e qui la Corte territoriale ha legittimamente escluso la necessità dell'assunzione della prova prospettata
"esula dai poteri della Cassazione..."
Indica i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: la Cassazione verifica l'iter argomentativo e la correttezza logico-giuridica della motivazione, ma non può sovrapporre una nuova valutazione dei fatti e delle prove rispetto al giudice di merito
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti fondato anche sui precedenti penali e sulla gravità del fatto, essendo la valutazione un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito
Norme relative alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla misura della pena sia conforme al principio di proporzionalità e adeguata alla gravità del fatto e alla personalità del reo
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorsi inammissibili quando emergono profili di colpa nella proposizione; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Le censure sulla composizione del collegio o su errori formali nella intestazione della sentenza richiedono elementi fattuali precisi: un errore materiale isolato non comporta automaticamente nullità se è dimostrabile la presenza e la partecipazione del giudice.
- La Corte di Cassazione non è chiamata a rinnovare o rivedere la valutazione delle prove di merito (riconoscimenti, testimonianze, valutazione indiziaria): il suo controllo è limitato all'adeguatezza, completezza e logicità della motivazione svolta dai giudici di merito.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. è straordinaria e rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello; chi richiede l'assunzione di nuova prova deve indicare la sua rilevanza e la necessità in termini che convincano il giudice dell'impugnazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche sulla base di un solo elemento negativo (es. precedenti penali) purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria; tale valutazione è sostanzialmente un giudizio di fatto riservato al merito.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente rischia la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, l'applicazione di sanzioni ex art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Quando si impugnano decisioni basate su riconoscimenti fotografici o indizi, è fondamentale contestare l'iter argomentativo del giudice di merito dimostrando incongruenze logico-giuridiche nella motivazione, non solo esprimere una diversa lettura dei fatti.
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