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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26212/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma elevando più censure: (i) nullità per presunta irregolarità nella composizione del collegio e per la mancata indicazione del nome del presidente/estensore nella intestazione della sentenza; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei riconoscimenti fotografici; (iii) per ANDOLFI, mancato esame della teste Trentacapilli richiesto ex art. 603 c.p.p.; (iv) per ANDOLFI, vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità; (v) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione di merito. In particolare: la presunta nullità per omissione del nome del giudice estensore è fondata su un presupposto di fatto errato (il giudice Montaldi era presente e ha sottoscritto il dispositivo) e l'errore materiale non è sanabile in questa sede dato il rigetto per inammissibilità; la valutazione dei riconoscimenti fotografici e del compendio indiziario è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non può sovrapporre una diversa valutazione dei fatti; la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello e la Corte territoriale ha motivato l'irrilevanza della testimonianza prospettata; la valutazione negativa sulle attenuanti generiche è adeguatamente motivata anche in ragione dei precedenti penali e della gravità del fatto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma penale relativa al reato di rapina; utilizzata per individuare uno dei capi di imputazione confermati in sede di merito

  • art. 605 cod. pen.

    Norma penale richiamata tra i capi di imputazione a carico degli imputati; la sua efficacia è stata ritenuta dal giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non per vizi di motivazione, che qui non sono stati riscontrati

  • art. 4 L. 110/1975

    Richiamata tra le norme penali coinvolte nel procedimento; il suo richiamo attesta l'integrazione di specifiche fattispecie di reato nel capo di imputazione

  • art. 525, comma 2 c.p.p.

    Norma processuale richiamata dalla difesa per eccepire una presunta nullità formale della sentenza; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché fondata su un errore di fatto e perché l'errore materiale non incide sulla validità sostanziale della decisione

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla contestata composizione del collegio; la Corte ha accertato la presenza del presidente/estensore nelle udienze e l'assenza del nome nell'intestazione è stata qualificata come mero errore materiale

  • art. 130 c.p.p.

    Richiamato per spiegare il limite della Corte di Cassazione nella correzione di errori materiali: la correzione ex art. 130 è possibile solo se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, sicché in caso di inammissibilità la Corte non può emendare il documento impugnato

  • artt. 125, comma 3 e 213 c.p.p.

    Norme relative alla valutazione della prova testimoniale e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei riconoscimenti fotografici sia congrua e che la Cassazione non possa riesaminare il merito della valutazione probatoria

  • art. 603 c.p.p.

    "non decidibilità allo stato degli atti"

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ricordato che l'ammissione di nuova prova è eccezionale e rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello quando la decisione non sia possibile allo stato degli atti, e qui la Corte territoriale ha legittimamente escluso la necessità dell'assunzione della prova prospettata

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    "esula dai poteri della Cassazione..."

    Indica i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: la Cassazione verifica l'iter argomentativo e la correttezza logico-giuridica della motivazione, ma non può sovrapporre una nuova valutazione dei fatti e delle prove rispetto al giudice di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti fondato anche sui precedenti penali e sulla gravità del fatto, essendo la valutazione un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Norme relative alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla misura della pena sia conforme al principio di proporzionalità e adeguata alla gravità del fatto e alla personalità del reo

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorsi inammissibili quando emergono profili di colpa nella proposizione; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le censure sulla composizione del collegio o su errori formali nella intestazione della sentenza richiedono elementi fattuali precisi: un errore materiale isolato non comporta automaticamente nullità se è dimostrabile la presenza e la partecipazione del giudice.
  • La Corte di Cassazione non è chiamata a rinnovare o rivedere la valutazione delle prove di merito (riconoscimenti, testimonianze, valutazione indiziaria): il suo controllo è limitato all'adeguatezza, completezza e logicità della motivazione svolta dai giudici di merito.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. è straordinaria e rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello; chi richiede l'assunzione di nuova prova deve indicare la sua rilevanza e la necessità in termini che convincano il giudice dell'impugnazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche sulla base di un solo elemento negativo (es. precedenti penali) purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria; tale valutazione è sostanzialmente un giudizio di fatto riservato al merito.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente rischia la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, l'applicazione di sanzioni ex art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Quando si impugnano decisioni basate su riconoscimenti fotografici o indizi, è fondamentale contestare l'iter argomentativo del giudice di merito dimostrando incongruenze logico-giuridiche nella motivazione, non solo esprimere una diversa lettura dei fatti.

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