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Sentenza

Sentenza n. 760/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento delle Determinazioni del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica protocolli nn. 5534, 5535, 5536 e 5537 comunicati in data 5.12.2017, nonché di ogni atto presupposto conseguente e connesso ivi compresi i provvedimenti di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/90, C.R. 78, 79, 80 e 81 notificati il 22.1.2018

Giustizia amministrativa201800064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: quattro dinieghi di condono edilizio relativi a una rimessa agricola interrata, un'unità abitativa e due depositi, oltre agli atti connessi e ai preavvisi di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato quattro dinieghi di condono edilizio riguardanti opere abusive realizzate in un'area sottoposta al vincolo di tutela integrale dei corsi d'acqua previsto dall'art. 28 delle NTA del PRG comunale, corrispondente agli ambiti di tutela integrale disciplinati dal PPAR. Ha dedotto, tra l'altro, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria, l'esistenza di un affidamento tutelabile determinato dal decorso del tempo, vizi formali e procedimentali connessi all'omessa partecipazione e alla mancata o insufficiente considerazione dei motivi ostativi, la mancata acquisizione del parere preventivo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e l'omesso svolgimento della valutazione di compatibilità ambientale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. È rimasto incontestato che le opere fossero state realizzate in una zona di inedificabilità assoluta. In applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. g), della L.R. Marche n. 23/2004, le opere realizzate negli ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua non sono suscettibili di sanatoria; pertanto, il diniego costituiva esito vincolato. Il Collegio ha escluso la formazione del silenzio-assenso, poiché l'art. 6, commi 4 e 5, della medesima legge regionale impone l'adozione di un provvedimento espresso e, in caso di inerzia, consente di chiedere la nomina di un commissario ad acta, disciplinando così diversamente gli effetti del silenzio rispetto alla normativa statale. È stato escluso anche un affidamento tutelabile, non potendo il decorso del tempo legittimare una situazione di illecito permanente. Le dedotte omissioni partecipative e procedimentali sono state ritenute prive di efficacia invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, trattandosi di dinieghi vincolati e non essendo modificabile il contenuto dell'atto. Il motivo relativo alla mancata acquisizione del parere dell'autorità preposta al vincolo è stato respinto perché la competenza per la tutela dello specifico vincolo gravava sul Comune, secondo il combinato disposto degli artt. 27-bis e 29 delle NTA del PPAR. Non era inoltre necessaria una distinta valutazione di compatibilità ambientale, essendo il vincolo di tutela integrale ostativo per legge al condono. Le spese sono state compensate in ragione del carattere risalente della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. g), L.R. Marche n. 23/2004

    siano state realizzate negli ambiti di tutela integrale ai sensi dell'articolo 27 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) o delle corrispondenti norme dei piani regolatori generali (PRG) comunali ad esso adeguati.

    Esclude la sanatoria delle opere realizzate negli ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua.

  • art. 32 D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003

    Disciplina statale richiamata in materia di condono edilizio, la cui applicazione deve coordinarsi con la disciplina regionale marchigiana.

  • art. 6, commi 4 e 5, L.R. Marche n. 23/2004

    La domanda di sanatoria è definita con provvedimento espresso da notificare agli interessati entro tre anni dalla presentazione della stessa. [...] Qualora il termine stabilito dal comma 4 decorra senza che il Comune abbia adottato un provvedimento espresso, l'interessato ha facoltà di richiedere alla Provincia la nomina di un commissario ad acta.

    Impone la definizione espressa della domanda di sanatoria ed esclude la formazione del silenzio-assenso; l'inerzia comunale consente la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990

    I vizi formali e procedimentali, comprese le omissioni delle garanzie partecipative, non invalidano il diniego quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • artt. 27-bis e 29 NTA del PPAR, Regione Marche, Delib. n. 197/1989

    Individuano criteri e limiti del vincolo di tutela integrale e demandano al PRG comunale l'individuazione dei corsi d'acqua e la rappresentazione cartografica, con competenza comunale sulla tutela dello specifico vincolo.

Massime di principio

  • In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta che renda per legge insanabili le opere abusive, il diniego di condono edilizio costituisce atto vincolato e non può essere superato mediante valutazioni discrezionali di compatibilità dell'intervento.
  • Quando la disciplina regionale del condono impone la definizione della domanda mediante provvedimento espresso e prevede, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta, il decorso del termine non determina la formazione del silenzio-assenso.
  • Il decorso del tempo non genera un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito edilizio permanente né può legittimare in via di fatto opere realizzate in area assolutamente inedificabile.
  • Nel procedimento di condono relativo a opere insanabili per assoluta inedificabilità, l'omissione delle garanzie partecipative o del preavviso di rigetto non comporta l'annullabilità del diniego quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990.
  • Quando la disciplina del vincolo di tutela integrale demanda al Comune l'individuazione dei beni tutelati e la relativa rappresentazione nel PRG, il Comune è competente a decidere sulla condonabilità dell'opera senza necessità di acquisire un ulteriore parere preventivo di altra autorità per la tutela dello specifico vincolo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoVizi formali non invalidantiIncompetenza

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