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Legge

L.R. Marche 23/2004

Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi

Normativa regionaleL.R. Marche 23/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nelle Marche, condizioni, limiti volumetrici, oneri e procedura per la sanatoria degli abusi edilizi in attuazione del “condono” statale. Le domande potevano essere presentate solo dal giorno di entrata in vigore fino al 10 dicembre 2004; le opere dovevano risultare ultimate entro il 31 marzo 2003 e rispettare i divieti previsti, inclusi vincoli, aree boscate percorse dal fuoco e limiti dimensionali fissati dalla legge.

Sanatoria degli abusi edilizi

Sanatoria regionale degli abusi edilizi

La legge disciplina, per la Regione Marche, le condizioni e il procedimento per la sanatoria degli abusi edilizi collegati alla disciplina statale sul condono. Definisce quali opere possono essere regolarizzate, quali restano escluse, gli incrementi economici dovuti e il procedimento amministrativo da seguire.

Ambito di applicazione e opere escluse

La sanatoria riguarda le opere abusive rientranti nelle tipologie previste dall’allegato 1 della legge statale, ma solo se non ricorre una delle cause ostative indicate dalla legge regionale. Restano escluse, in particolare, le opere:

  • in contrasto con vincoli comportanti inedificabilità assoluta imposti prima dell’esecuzione;
  • prive del necessario parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo o, nei casi previsti, della disponibilità alla concessione onerosa dell’area;
  • realizzate su demanio pubblico o su terreni gravati da uso civico;
  • eseguite su immobili dichiarati monumento nazionale o di interesse particolarmente rilevante;
  • interessate da sentenza definitiva di condanna nei casi previsti dalla disciplina statale;
  • per le quali non sia possibile l’adeguamento antisismico;
  • ultimate dopo il 31 marzo 2003;
  • realizzate negli ambiti di tutela integrale del Piano paesistico ambientale regionale o dei PRG adeguati.

La legge prevede inoltre un controllo specifico sulle aree percorse dal fuoco: i Comuni subordinano il titolo in sanatoria alla verifica che le opere non siano state realizzate su aree boscate o pascoli incendiati, e l’esclusione opera anche sulla base di elementi probatori tratti da atti o registri pubblici.

Limiti volumetrici e dimensionali

La sanatoria è ammessa, sempre nei limiti dei divieti sopra indicati, per opere che abbiano comportato:

  • per destinazione residenziale, una nuova costruzione o un aumento di volumetria non superiore a 200 metri cubi per singola unità immobiliare, comprese le pertinenze;
  • per destinazione non residenziale, una nuova costruzione o un aumento di volumetria non superiore a 150 metri quadrati;
  • per destinazione non residenziale, anche un aumento di superficie utile senza aumento di volume fino a 300 metri quadrati.

Nelle zone omogenee A, i limiti sono più restrittivi per le destinazioni residenziali: massimo 75 metri cubi; per le non residenziali resta il limite di 150 metri cubi. Il computo dei volumi ammissibili segue il regolamento edilizio tipo regionale.

Oneri economici e oblazione

La legge aumenta gli importi dovuti per la sanatoria rispetto alla disciplina statale.

L’oblazione è incrementata del 10% e la quota aggiuntiva va versata direttamente al Comune al momento della domanda. I contributi concessori sono a loro volta maggiorati:

  • il contributo commisurato al costo di costruzione è aumentato del 100% ed è versato integralmente con la domanda;
  • il contributo per oneri di urbanizzazione è aumentato da ciascun Comune in misura compresa tra il 50% e il 100%, con deliberazione da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge; in mancanza, l’aumento si intende pari al 50%;
  • tale contributo va versato entro il 30 giugno 2005.

Le maggiori risorse sono destinate prioritariamente alla demolizione degli abusi non sanabili, alle opere di urbanizzazione e alla tutela dei caratteri storici, artistici, archeologici e paesaggistico-ambientali.

Presentazione della domanda e documentazione

La domanda di sanatoria poteva essere presentata al Comune competente dalla data di entrata in vigore della legge fino al 10 dicembre 2004. Alla domanda devono essere allegati:

  • dichiarazione sostitutiva del richiedente con documentazione fotografica attestante l’ultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003;
  • prova del pagamento dell’oblazione statale;
  • prova del pagamento dell’incremento dell’oblazione;
  • prova del pagamento dei contributi concessori;
  • relazione tecnica asseverata sulle dimensioni, lo stato delle opere e la loro idoneità statica o la necessità di adeguamento antisismico.

Al deposito, il Comune comunica il responsabile del procedimento e il termine, non superiore a 150 giorni, per la verifica della completezza documentale.

Definizione del procedimento e rimedi in caso di inerzia

La domanda deve essere definita con provvedimento espresso entro tre anni dalla presentazione; il termine può essere interrotto una sola volta per chiarimenti o integrazioni, e riprende dalla loro presentazione. Se la domanda è respinta, tutte le somme versate sono restituite integralmente.

In caso di inerzia oltre il termine triennale, l’interessato può chiedere alla Provincia la nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del Comune. Il rilascio del titolo in sanatoria deve essere reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio.

Domande pendenti alla data di entrata in vigore

Le nuove disposizioni si applicano anche alle domande non ancora definite presentate tra l’entrata in vigore della legge statale e quella della legge regionale. Gli interessati devono, a pena di decadenza, integrare la domanda o ritirarla entro il termine fissato per le nuove domande. In caso di integrazione, vanno prodotti documenti e attestazioni di pagamento aggiornati agli incrementi regionali; in caso di ritiro, le somme versate sono restituite.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

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