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Sentenza

Sentenza del 09/07/2024 n. 18734 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda nove avvisi di pagamento TARI per le annualità 2014-2017. La società contestava la tassazione di aree dello stabilimento industriale e dei magazzini in cui sosteneva si producessero rifiuti speciali, anche pericolosi, e si utilizzassero imballaggi terziari, lamentando inoltre vizi di motivazione degli atti, mancata considerazione delle prove e illegittimità dei regolamenti comunali che assimilavano i rifiuti speciali a quelli urbani. Con sei motivi denunciava, tra l’altro, omessa pronuncia sull’appello incidentale, omesso esame di fatti decisivi, motivazione contraddittoria e violazione della disciplina TARI e degli imballaggi.

La decisione

La Cassazione ha accolto, per quanto di ragione, il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo; il secondo è rimasto assorbito. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1726/20/2020, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Como con sentenza n. 21/1/2019, e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare la legittimità formale degli avvisi, la precisa individuazione e prova delle aree che producono rifiuti speciali non assimilati né assimilabili e smaltiti autonomamente, il trattamento dei magazzini secondo la loro effettiva funzione, l’eventuale disapplicazione parziale del regolamento comunale e l’importo dovuto. L’esenzione, ove provata, riguarda la quota variabile, non quella fissa. Non è stata quindi definitivamente riconosciuta l’esenzione né determinato il quantum.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 642 e 649

    Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. [...] Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

    La disponibilità di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti costituisce il presupposto ordinario della TARI. La riduzione della superficie imponibile richiede però che il contribuente provi la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali nelle aree interessate e il loro corretto smaltimento. L’eventuale esenzione accertata nel caso riguarda la quota variabile, mentre la quota fissa resta dovuta.

  • Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), art. 21, comma 7

    In ogni caso, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del cd. decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della legge n. 146 del 1994, art. 39. Ne consegue che i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno disapplicati in parte qua dal giudice tributario.

    Gli imballaggi terziari e, in assenza di raccolta differenziata, quelli secondari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani dal Comune. Il giudice tributario deve disapplicare il regolamento comunale nella parte incompatibile; resta comunque a carico del contribuente la prova dei presupposti per escludere le superfici dalla tassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La questione relativa alla non debenza del tributo in difetto di prova dei presupposti di legge è stata rilevata dal giudice d'appello sulla scorta delle semplici allegazioni operate dalle parti.

    La Cassazione ha escluso che, sotto il profilo censurato, la decisione fosse fondata su un’eccezione in senso stretto non proposta dal Comune. Ha invece rilevato che la CTR non aveva adeguatamente esaminato le contestazioni e le allegazioni della contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Del tutto laconicamente la Commissione regionale, senza in alcun modo confrontarsi con le eccezioni dedotte dalla contribuente e con i principi sopra richiamati, ha affermato che non era sufficiente dimostrare la produzione di rifiuti speciali per beneficiare dell'esenzione essendo necessario che gli stessi non erano assimilati a quelli urbani in forza di una delibera comunale, senza, peraltro, verificare - profilo oggetto di specifica contestazione - la legittimità di detti regolamenti sulla scorta della normativa vigente.

    La motivazione non è sufficiente se si limita a un’affermazione generale sull’assimilazione dei rifiuti e non affronta le specifiche contestazioni, le prove sulle aree e la legittimità del regolamento comunale.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5

    I regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno disapplicati in parte qua dal giudice tributario.

    Nel decidere la controversia tributaria, il giudice può e deve disapplicare il regolamento comunale nella parte in cui contrasta con la disciplina applicabile, tra cui il divieto di assimilare determinati imballaggi ai rifiuti urbani.

Massime di principio

  • La sola natura industriale dell’immobile non comporta l’esclusione dalla TARI: occorre individuare con precisione le singole aree interessate e dimostrare che vi si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati né assimilabili, oltre al loro smaltimento conforme e autonomo.
  • L’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria; il contribuente deve invece provare i presupposti della riduzione o dell’esenzione e fornire le informazioni necessarie a delimitare le superfici escluse.
  • Gli imballaggi terziari e, se manca la raccolta differenziata, quelli secondari non possono essere assimilati dal Comune ai rifiuti urbani. Il regolamento comunale che preveda tale assimilazione può essere disapplicato dal giudice tributario nella parte incompatibile.
  • L’esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, se dimostrata, incide sulla quota variabile della TARI, non sulla quota fissa, che finanzia i costi generali del servizio ed è collegata alla detenzione di superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti.
  • Non tutti i magazzini sono automaticamente esclusi: la valutazione dipende dalla loro funzione e dal collegamento esclusivo con la produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Magazzini di prodotti finiti o semilavorati connessi a lavorazioni che producono rifiuti assimilati, magazzini commerciali, logistici o di deposito per terzi restano assoggettabili secondo i criteri indicati dalla sentenza.
  • La sentenza non riconosce direttamente l’esenzione: quando il giudice di merito non esamina le prove sulle superfici e la legittimità del regolamento, la controversia va rivalutata in rinvio, con accertamento anche del quantum dovuto.

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