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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25641/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso/cartella di liquidazione dell'imposta di registro collegata a un provvedimento giudiziario poi parzialmente riformato in appello, con conseguente riduzione della base imponibile. La CTR, in parziale riforma del primo grado, ha rideterminato l'imposta di registro da euro 76.277,00 a euro 44.460,78 e ha ricalcolato sanzioni e interessi sul nuovo importo, compensando le spese di merito. Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione dell'art. 37 d.P.R. 131/1986 sostenendo che, ridotto l'importo dovuto, la CTR avrebbe dovuto annullare la cartella e imporre all'Ufficio l'emissione di un nuovo atto, con esclusione delle sanzioni; con il secondo hanno dedotto violazione delle norme sulle spese e sull'art. 96 c.p.c., contestando la compensazione delle spese e la mancata condanna dell'Agenzia per lite temeraria. Hanno inoltre richiamato, nel primo motivo, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che in materia di imposta di registro, quando l'atto giudiziario tassato è stato parzialmente riformato con sentenza definitiva, il tributo va rideterminato sulla base dell'esito definitivo del giudizio, con conseguente ricalcolo di sanzioni e interessi sul nuovo importo, senza necessità di annullare integralmente la cartella. Ha inoltre escluso la censurabilità ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la compensazione delle spese e la mancata condanna ex art. 96 c.p.c. erano motivate e costituivano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio [...] sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"

    L'imposta di registro va applicata anche su decisioni non definitive, ma la successiva sentenza passata in giudicato impone il conguaglio o il rimborso; se la decisione è definitivamente riformata, il tributo deve essere rideterminato sulla base dell'esito finale, senza mantenere ferma la tassazione sull'importo superato dalla riforma.

  • art. 77 d.P.R. n. 131 del 1986

    Il rimborso dell'imposta versata in eccesso deve essere chiesto all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La doppia conforme preclude il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo la specifica deduzione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato ai fini della censura sulle spese di giudizio nel processo tributario.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata respinta perché la compensazione è stata motivata.

  • art. 92 c.p.c.

    Norma richiamata per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto la statuizione di merito adeguatamente motivata.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata non è stata riconosciuta perché la condotta dell'amministrazione non è stata ritenuta abusiva o temeraria alla luce della correttezza dell'iscrizione a ruolo e della successiva rideterminazione dell'importo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, la tassazione segue l'importo risultante dalla decisione definitivamente accertata: se la base imponibile viene ridotta o riformata con sentenza passata in giudicato, il tributo deve essere ricalcolato su tale base, con eventuale conguaglio o rimborso.
  • Non è necessario annullare integralmente l'atto impositivo quando il giudice tributario può determinare esattamente il quantum dovuto: nel processo tributario il giudice decide sul rapporto tributario e può correggere la pretesa fiscale nei suoi importi.
  • Quando il ricorso per cassazione deduce il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, è necessario indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La compensazione delle spese processuali e il diniego della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sono valutazioni discrezionali del giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per vizio motivazionale o violazione di legge effettiva e non quando risultino adeguatamente motivate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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