Cassazione Civile, Ordinanza n. 25641/2024 del 25/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso/cartella di liquidazione dell'imposta di registro collegata a un provvedimento giudiziario poi parzialmente riformato in appello, con conseguente riduzione della base imponibile. La CTR, in parziale riforma del primo grado, ha rideterminato l'imposta di registro da euro 76.277,00 a euro 44.460,78 e ha ricalcolato sanzioni e interessi sul nuovo importo, compensando le spese di merito. Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione dell'art. 37 d.P.R. 131/1986 sostenendo che, ridotto l'importo dovuto, la CTR avrebbe dovuto annullare la cartella e imporre all'Ufficio l'emissione di un nuovo atto, con esclusione delle sanzioni; con il secondo hanno dedotto violazione delle norme sulle spese e sull'art. 96 c.p.c., contestando la compensazione delle spese e la mancata condanna dell'Agenzia per lite temeraria. Hanno inoltre richiamato, nel primo motivo, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che in materia di imposta di registro, quando l'atto giudiziario tassato è stato parzialmente riformato con sentenza definitiva, il tributo va rideterminato sulla base dell'esito definitivo del giudizio, con conseguente ricalcolo di sanzioni e interessi sul nuovo importo, senza necessità di annullare integralmente la cartella. Ha inoltre escluso la censurabilità ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la compensazione delle spese e la mancata condanna ex art. 96 c.p.c. erano motivate e costituivano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
"Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio [...] sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"
L'imposta di registro va applicata anche su decisioni non definitive, ma la successiva sentenza passata in giudicato impone il conguaglio o il rimborso; se la decisione è definitivamente riformata, il tributo deve essere rideterminato sulla base dell'esito finale, senza mantenere ferma la tassazione sull'importo superato dalla riforma.
art. 77 d.P.R. n. 131 del 1986
Il rimborso dell'imposta versata in eccesso deve essere chiesto all'ufficio che ha riscosso l'imposta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
La doppia conforme preclude il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo la specifica deduzione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato ai fini della censura sulle spese di giudizio nel processo tributario.
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata respinta perché la compensazione è stata motivata.
Norma richiamata per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto la statuizione di merito adeguatamente motivata.
La responsabilità aggravata non è stata riconosciuta perché la condotta dell'amministrazione non è stata ritenuta abusiva o temeraria alla luce della correttezza dell'iscrizione a ruolo e della successiva rideterminazione dell'importo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, la tassazione segue l'importo risultante dalla decisione definitivamente accertata: se la base imponibile viene ridotta o riformata con sentenza passata in giudicato, il tributo deve essere ricalcolato su tale base, con eventuale conguaglio o rimborso.
- Non è necessario annullare integralmente l'atto impositivo quando il giudice tributario può determinare esattamente il quantum dovuto: nel processo tributario il giudice decide sul rapporto tributario e può correggere la pretesa fiscale nei suoi importi.
- Quando il ricorso per cassazione deduce il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, è necessario indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La compensazione delle spese processuali e il diniego della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sono valutazioni discrezionali del giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per vizio motivazionale o violazione di legge effettiva e non quando risultino adeguatamente motivate.
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