Cassazione Civile, Ordinanza n. 04345/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito INPS emesso nei confronti di una società cooperativa, sul presupposto che alcuni rapporti formalmente qualificati come associazione in partecipazione, intercorsi tra agosto 2010 e dicembre 2015 con autisti addetti ai trasporti, dovessero essere riqualificati come rapporti di lavoro subordinato, con conseguente debenza dei contributi previdenziali e delle somme dovute al Fondo di Tesoreria. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente l’opposizione: aveva ritenuto prescritto il credito contributivo maturato sino al 20 giugno 2011, aveva escluso alcuni recuperi per difetto di allegazione e prova, ma aveva confermato nel resto la pretesa dell’ente. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame della società, ritenendo corretta la riqualificazione in termini di subordinazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2549, 2552, 2553 e 2554 c.c., sostenendo: che la Corte territoriale non aveva attribuito rilievo al nomen iuris dei contratti; che la partecipazione alle perdite poteva essere modulata dalle parti e, nel caso concreto, derivava dal fatto che gli autisti non venivano pagati quando mancavano commesse; che era sufficiente la messa a disposizione dei rendiconti presso la sede, senza necessità di consegna o invio agli associati; e che mancava una rigorosa verifica della subordinazione, poiché gli autisti decidevano orari e giri, ricevevano direttive soprattutto dai clienti e taluni usavano mezzi propri. La Corte di cassazione ha ritenuto i profili connessi ma infondati/inammissibili: ha osservato che la partecipazione alle perdite è elemento necessario del tipo associativo, ma la tesi della ricorrente si fondava su un accertamento fattuale non risultante dalla sentenza impugnata, perché la Corte d’appello aveva richiamato la decisione di primo grado secondo cui i lavoratori percepivano un compenso fisso e svolgevano attività quotidiana; ha chiarito che il riferimento ai rendiconti serviva solo a corroborare il mancato assolvimento dell’obbligo di rendicontazione, non a imporre una formale trasmissione; ha ritenuto inammissibili le critiche sulla subordinazione perché miravano a una diversa ricostruzione del merito, mentre la Corte territoriale aveva valorizzato l’eterodirezione, l’inserimento stabile nell’impresa, l’immutabilità del rapporto prima e dopo la formalizzazione della subordinazione e il pagamento in base alle ore lavorate. È stato inoltre affermato che il nomen iuris non prevale sulla realtà sostanziale del rapporto quando questa sia stata ricostruita in termini di subordinazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimità, in sostanza, della riqualificazione dei rapporti come subordinati e quindi della pretesa contributiva dell’INPS, con la sola conferma dell’assetto già stabilito nei gradi di merito quanto a prescrizione parziale e ad alcuni recuperi esclusi per difetto di prova. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La doglianza di legittimità è stata incanalata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma i profili dedotti sono stati ritenuti in larga parte orientati a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
artt. 2549, 2552, 2553 e 2554 c.c.
Sono stati richiamati come norme sul contratto di associazione in partecipazione; la Corte ha escluso che la loro violazione fosse dimostrata, poiché la riqualificazione del rapporto in subordinazione è derivata dalla concreta struttura del rapporto, non dal nomen iuris.
È stata menzionata per la proposta del relatore e il rito camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nella qualificazione del rapporto, il nomen iuris attribuito dalle parti non è decisivo quando gli elementi fattuali accertati dal giudice di merito depongano univocamente per una diversa natura del rapporto, come la subordinazione.
- La partecipazione alle perdite è elemento necessario dell’associazione in partecipazione; tuttavia, per escludere la riqualificazione del rapporto occorre che essa risulti effettivamente prevista e concretamente configurata, non potendo essere surrogata dal mero fatto che, in assenza di commesse, il prestatore non percepisca compensi in alcune giornate.
- In sede di legittimità non è ammissibile contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito proponendo una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie.
- L’obbligo di rendicontazione dell’associante non richiede necessariamente una formale trasmissione dei rendiconti, ma la censura è rilevante solo se la sentenza di merito abbia effettivamente fondato la decisione su tale pretesa formalità; se invece il riferimento ai rendiconti è solo argomentativo, la doglianza è infondata.
- Gli indici della subordinazione possono essere ricavati dalla complessiva organizzazione del rapporto, dall’eterodirezione, dall’inserimento stabile del lavoratore nell’impresa e dalla remunerazione parametrata a ore o giornate lavorate.
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