Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12049/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della responsabilità per il reato previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (legge Scelba) per aver compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista (saluto romano e "chiamata del presente") nell'ambito di una commemorazione che, secondo loro, era prevalentemente funebre e non aveva finalità di proselitismo. I motivi di ricorso includono: (i) vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla natura commemorativa dell'evento; (ii) eccezione di violazione degli artt. 2 e 5 cod. pen. per presunta incertezza normativa e mancata colpevolezza per errore di diritto; (iii) richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.1 cod. pen. (motivi di particolare valore morale o sociale); (iv) censura sulla determinazione del minimo edittale e della multa; (v) contestazione dell'applicazione della recidiva (per Iannone); (vi) omissione di motivazione sul diniego della sospensione condizionale (per Polacchi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato nella sostanza i ricorsi sulla responsabilità per la maggior parte degli imputati, confermando la costante interpretazione dell'art. 5 legge Scelba quale reato di pericolo concreto e richiedente la valutazione del contesto (pubblico, capacità di proselitismo, violenza e violazione dell'ordine pubblico). Ha ritenuto insussistenti le censure circa presunta oscillazione giurisprudenziale, errore di diritto e l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1. Ha respinto le contestazioni relative alla determinazione della pena nella misura complessiva stabilita in primo grado. Tuttavia la Cassazione ha accolto parzialmente due censure: (i) ha annullato la sentenza limitatamente all'applicazione della recidiva nei confronti di Gianluca IANNONE, rinviando per nuova motivazione sul punto; (ii) ha annullato la sentenza limitatamente al diniego non motivato della sospensione condizionale nei confronti di Francesco POLACCHI, rinviando per valutare la richiesta alla luce di una prognosi favorevole. Per gli altri ricorrenti (Zatelli, Clemente, Frassy) il ricorso è stato respinto e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 20 giugno 1952, n. 645 (legge Scelba) - art. 5

    Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.

    La norma è interpretata come reato di pericolo concreto: non punisce ogni manifestazione del pensiero fascista, ma solo quelle che, per momento e ambiente, risultano idonee a determinare il pericolo di ricostituzione del partito fascista (richiesta di concretezza, pubblicità e capacità di proselitismo).

  • Legge 22 maggio 1975, n. 152 (art. 11) - modifica

    Ha modificato il trattamento sanzionatorio dell'art. 5 della legge Scelba; la giurisprudenza valuta le conseguenze sanzionatorie tenendo conto delle successive modifiche.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 113, comma 4)

    Ha raddoppiato alcune pene pecuniarie; la Corte ha calcolato la multa oggi in euro sulla base della conversione e delle modifiche legislative intervenute.

  • Codice penale, art. 62, n. 1

    La circostanza attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale non è applicabile alle manifestazioni che esprimono ideologie fasciste, in quanto non ricadono nei valori condivisi dalla prevalente coscienza collettiva.

  • Costituzione, art. 21

    Garantisce la libertà di manifestare il pensiero; la legge Scelba è comunque compatibile con l'art. 21 nella misura in cui vieta solo manifestazioni idonee a ricostituire il partito fascista, in attuazione della XII disposizione transitoria e finale.

  • Costituzione, XII disposizione transitoria e finale

    Vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista; rappresenta la ratio che legittima le limitazioni sanzionate dalla legge Scelba.

  • Codice penale, art. 23

    Riferito al minimo edittale della pena detentiva; la Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena operata dal giudice di merito e conforme ai parametri.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • La punibilità delle manifestazioni "fasciste" ai sensi dell'art. 5 legge Scelba richiede la valutazione del contesto: occorre accertare pubblicità, capacità di proselitismo e concreto pericolo di riorganizzazione; gesti simbolici possono essere leciti se confinati in una commemorazione statica e privi di efficacia proselitistica.
  • La presenza di violenza, di violazione di un ordine pubblico dell'autorità (es. violazione del divieto o del luogo autorizzato) e la concomitanza di rituali evocativi aumentano la probabilità che la condotta sia qualificata come idonea a ricostituire l'organizzazione fascista.
  • La tesi dell'errore di diritto o dell'oscillazione giurisprudenziale è difficilmente percorribile: la giurisprudenza di legittimità è considerata consolidata e la norma ritenuta chiara; in caso di dubbi il soggetto è tenuto ad astenersi dall'intervento.
  • La richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante per motivi di particolare valore morale/sociale è generalmente inapplicabile quando la condotta esprime adesione ad un'ideologia che la collettività respinge (es. fascismo).
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica circa l'accresciuta pericolosità del reo; la sua mera enunciazione senza adeguata motivazione è censurabile e può portare all'annullamento con rinvio.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena deve essere espressamente motivata; l'omessa valutazione costituisce vizio da sanare in sede di rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.