Cassazione Civile, Ordinanza n. 32862/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di somministrazione a termine intercorsi tra una società somministratrice e una società utilizzatrice. Il lavoratore aveva agito per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatrice, sostenendo che la somministrazione fosse irregolare. La Corte d'appello, riformando il Tribunale, aveva rigettato la domanda rilevando che nei contratti commerciali di somministrazione erano indicati sia i periodi di somministrazione sia le causali. In cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo che nel terzo contratto del 12 aprile 2012 non sarebbero state indicate data di inizio e durata, in violazione dell'art. 21, comma 1, lett. e), d.lgs. 276/2003; (2) conseguente omesso esame dell'assenza di motivazione del ricorso alla somministrazione e quindi delle ragioni tecnico-produttive-organizzative; (3) violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 368/2001, assumendo che il contratto del 12 aprile 2012 fosse stato usato per eludere la continuità del rapporto di lavoro, in un contesto di mansioni e orario sostanzialmente invariati; (4) violazione dell'art. 27 d.lgs. 276/2003, deducendo che i vizi della somministrazione derivavano da un contratto privo dei requisiti di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) ed e), dello stesso decreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, secondi e quarti motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva accertato che nel contratto commerciale di somministrazione del 12 aprile 2012 erano comunque indicati decorrenza e durata. Il ricorrente, invece, aveva confuso il contratto commerciale di somministrazione con il contratto di assunzione, lamentando l'assenza di indicazioni in quest'ultimo, profilo ritenuto irrilevante dalla corte territoriale e non specificamente censurato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della continuità del rapporto e dello sviamento di potere non risultava dedotta o trattata nei precedenti gradi. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della società resistente, mentre nulla è stato disposto tra il ricorrente e la società rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con l'accertamento e la motivazione effettivamente posti a base della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge è inammissibile se la censura presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito senza aggredire specificamente tale accertamento.
art. 21, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 276 del 2003
La censura mirava a far valere la mancata indicazione della data di inizio e della durata del contratto di somministrazione; la Corte ha però rilevato che tali indicazioni risultavano presenti nel contratto commerciale, sicché il motivo non colpiva la ratio decidendi.
art. 21, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamato dal ricorrente come requisito formale della somministrazione; la Corte non entra nel merito della violazione perché reputa le censure non pertinenti all'accertamento di merito.
art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003
Invocato per sostenere la nullità/irregolarità della somministrazione; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché la censura non si confronta con la qualificazione operata dalla sentenza impugnata.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato per sostenere l'illegittimità del ricorso al termine e la continuità del rapporto, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi non scrutinabile in cassazione.
Norma richiamata per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non si confronta con il fatto storico effettivamente valorizzato dal giudice di merito e con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In cassazione non è ammissibile trasformare la censura in una contestazione di un atto diverso da quello esaminato dalla sentenza impugnata, quando il giudice di merito abbia distinto tra contratto commerciale di somministrazione e contratto di assunzione.
- La deduzione di una violazione di legge fondata su una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile se non viene specificamente censurato l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- Le questioni non dedotte o non trattate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente va condannato alle spese e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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