Cassazione Civile, Ordinanza n. 07802/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione a ruolo e dalla successiva cartella di pagamento emessa nei confronti del professionista che aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione dei redditi presentata per un contribuente assistito da un CAF. All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia riteneva il visto infedele e iscriveva a ruolo, a carico del professionista, l’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, applicando il favor rei e limitando la responsabilità alle sole sanzioni nella misura del 30% della maggiore imposta. In appello entrambe le impugnazioni erano state respinte. In cassazione l’Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/1997, sostenendo che non dovesse operare la disciplina più favorevole introdotta nel 2019 e che il professionista dovesse rispondere dell’intero importo previsto dalla norma previgente. Il professionista, con ricorso incidentale, ha invece censurato la sentenza per avere escluso l’illegittimità della cartella: ha sostenuto che la competenza a contestare e irrogare la sanzione, nonché a formare il ruolo, spettasse alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del suo domicilio fiscale, e non alla direzione provinciale che aveva proceduto; ha inoltre denunciato un ulteriore vizio relativo alla pretesa verso IRPEF e interessi del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la responsabilità per visto di conformità infedele, avendo anche funzione punitiva, impone che la competenza all’iscrizione a ruolo spetti alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto il ruolo era stato formato da un ufficio incompetente, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista nei limiti della dedotta nullità della cartella per incompetenza dell’ufficio procedente. Sono rimasti assorbiti il ricorso principale dell’Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la recente formazione dell’orientamento di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
controllo formale della dichiarazione
è il procedimento all’esito del quale è stata verificata l’infedeltà del visto e sono state poste le basi della pretesa verso il professionista
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata; previgentemente importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente
la Corte richiama la disciplina previgente e quella successiva, ma decide la controversia soprattutto sul profilo di competenza dell’ufficio procedente
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore
la competenza a contestare e irrogare le sanzioni, e quindi a iscrivere a ruolo la pretesa, appartiene inderogabilmente alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità ivi previste
la fattispecie riguarda il visto di conformità relativo a dichiarazione presentata tramite CAF
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il parametro processuale del secondo motivo incidentale, dichiarato assorbito
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce la contestazione e l’irrogazione della sanzione a un ufficio territorialmente individuato in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, tale competenza è funzionale e inderogabile; l’atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo.
- La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele può avere funzione anche punitiva; perciò la disciplina sulla competenza dell’ufficio procedente va applicata in modo rigoroso.
- Se l’atto presupposto dell’iscrizione a ruolo è viziato da incompetenza dell’ufficio che lo ha formato, la cartella di pagamento successiva deve essere annullata, potendo il giudice di legittimità decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
- L’accoglimento di un motivo che colpisce un vizio genetico della pretesa principale assorbe le ulteriori censure, anche quelle relative alla quantificazione della pretesa o alla posizione processuale delle parti.
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