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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25789/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto, ai sensi della legge Pinto, l'equa riparazione per la durata irragionevole di un processo amministrativo svoltosi davanti al TAR e poi al Consiglio di Stato, conclusosi complessivamente dopo oltre nove anni. La Corte d'appello, in sede di opposizione, aveva riconosciuto solo importi ridotti a titolo di indennizzo e aveva liquidato le spese. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione della legge Pinto e della CEDU per avere la Corte d'appello detratto, nel calcolo dell'irragionevole durata del secondo grado, cinque anni invece dei due anni ritenuti ragionevoli dalla disciplina; (2) violazione delle norme sulle spese per avere liquidato i compensi in modo globale e senza distinzione per fasi; (3) violazione dei parametri forensi per avere determinato le spese al di sotto dei minimi tariffari. In particolare, i ricorrenti sostenevano che il giudice dovesse considerare la durata complessiva del giudizio presupposto e che la liquidazione delle spese fosse inferiore ai minimi tabellari applicabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo corretto il criterio della Corte d'appello che aveva valutato unitariamente l'intera durata del giudizio presupposto, anche se la domanda era stata formulata con riguardo ai soli segmenti ritenuti eccedenti il termine ragionevole. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico, osservando che la censura sulla liquidazione onnicomprensiva non era accompagnata da specifica deduzione della violazione dei minimi tariffari né dalla distinzione tra compensi ed esborsi. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che, applicati i parametri ministeriali, gli importi liquidati in concreto non risultavano inferiori ai minimi, poiché il compenso base di euro 300 per la fase monitoria e l'importo complessivo di euro 1.020 per la fase di opposizione superavano i valori minimi tabellari una volta correttamente effettuati gli aumenti e le riduzioni previsti. Il ricorso è stato quindi respinto; non è stata pronunciata condanna alle spese poiché l'Avvocatura dello Stato si era costituita oltre i termini di legge.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione la parte istante deve allegare l'intera durata del giudizio presupposto, comprensiva di tutti i gradi e di tutte le fasi, anche quelle non eccedenti i parametri di ragionevolezza; il giudice deve poi svolgere una valutazione unitaria e complessiva della durata del processo.
  • Ai fini della legge Pinto, gli standard di durata ragionevole per singolo grado non impediscono di considerare il processo nella sua interezza, perché la tutela è riferita all'eccessiva durata complessiva del procedimento e non alla somma atomistica di segmenti isolati.
  • Nel ricorso per cassazione contro la liquidazione delle spese, la censura è inammissibile se si lamenta soltanto una liquidazione globale o onnicomprensiva senza dedurre specificamente la violazione dei minimi tariffari o la distinta errata quantificazione di compensi ed esborsi.
  • La violazione dei parametri forensi può essere esclusa quando, anche a fronte di una base di calcolo contestata, la liquidazione finale risulti comunque superiore ai minimi tabellari applicabili, correttamente determinati secondo gli aumenti e le riduzioni previsti dal decreto ministeriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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