Cassazione Civile, Ordinanza n. 25789/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto, ai sensi della legge Pinto, l'equa riparazione per la durata irragionevole di un processo amministrativo svoltosi davanti al TAR e poi al Consiglio di Stato, conclusosi complessivamente dopo oltre nove anni. La Corte d'appello, in sede di opposizione, aveva riconosciuto solo importi ridotti a titolo di indennizzo e aveva liquidato le spese. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione della legge Pinto e della CEDU per avere la Corte d'appello detratto, nel calcolo dell'irragionevole durata del secondo grado, cinque anni invece dei due anni ritenuti ragionevoli dalla disciplina; (2) violazione delle norme sulle spese per avere liquidato i compensi in modo globale e senza distinzione per fasi; (3) violazione dei parametri forensi per avere determinato le spese al di sotto dei minimi tariffari. In particolare, i ricorrenti sostenevano che il giudice dovesse considerare la durata complessiva del giudizio presupposto e che la liquidazione delle spese fosse inferiore ai minimi tabellari applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo corretto il criterio della Corte d'appello che aveva valutato unitariamente l'intera durata del giudizio presupposto, anche se la domanda era stata formulata con riguardo ai soli segmenti ritenuti eccedenti il termine ragionevole. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico, osservando che la censura sulla liquidazione onnicomprensiva non era accompagnata da specifica deduzione della violazione dei minimi tariffari né dalla distinzione tra compensi ed esborsi. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che, applicati i parametri ministeriali, gli importi liquidati in concreto non risultavano inferiori ai minimi, poiché il compenso base di euro 300 per la fase monitoria e l'importo complessivo di euro 1.020 per la fase di opposizione superavano i valori minimi tabellari una volta correttamente effettuati gli aumenti e le riduzioni previsti. Il ricorso è stato quindi respinto; non è stata pronunciata condanna alle spese poiché l'Avvocatura dello Stato si era costituita oltre i termini di legge.
Norme richiamate
art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001
è la norma base dell'azione di equa riparazione per eccessiva durata del processo
art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
fissa gli standard di durata ragionevole per i singoli gradi del processo, ma la valutazione resta unitaria rispetto all'intero procedimento
art. 2, comma 2-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
conferma la necessità di valutare la durata complessiva del giudizio, rendendo inutile una considerazione solo frammentaria dei singoli segmenti
art. 6 CEDU
il termine ragionevole va apprezzato in relazione alla complessiva durata del processo presupposto
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura sulla ragionevole durata del processo
art. 5-quater L. 24 marzo 2001, n. 89
base della sanzione pecuniaria originariamente comminata in sede monitoria
richiamato in tema di condanna alle spese di lite
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali
costituisce il parametro regolatore della liquidazione dei compensi forensi, con valori minimi inderogabili
modifica i parametri del d.m. n. 55/2014
aggiorna i parametri tariffari applicabili al momento della decisione
art. 4, punto 5, d.m. n. 55/2014
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la necessità di liquidazione per fasi
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
consente l'aumento per più parti aventi la stessa posizione processuale
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014
consente l'aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano consultazione o fruizione degli atti
art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014
consente la riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
richiamato con riferimento alla costituzione dell'Avvocatura ai fini dell'eventuale discussione orale
norma di trattazione camerale del ricorso per cassazione
richiamato nella censura sulle spese, in relazione al valore della causa
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione la parte istante deve allegare l'intera durata del giudizio presupposto, comprensiva di tutti i gradi e di tutte le fasi, anche quelle non eccedenti i parametri di ragionevolezza; il giudice deve poi svolgere una valutazione unitaria e complessiva della durata del processo.
- Ai fini della legge Pinto, gli standard di durata ragionevole per singolo grado non impediscono di considerare il processo nella sua interezza, perché la tutela è riferita all'eccessiva durata complessiva del procedimento e non alla somma atomistica di segmenti isolati.
- Nel ricorso per cassazione contro la liquidazione delle spese, la censura è inammissibile se si lamenta soltanto una liquidazione globale o onnicomprensiva senza dedurre specificamente la violazione dei minimi tariffari o la distinta errata quantificazione di compensi ed esborsi.
- La violazione dei parametri forensi può essere esclusa quando, anche a fronte di una base di calcolo contestata, la liquidazione finale risulti comunque superiore ai minimi tabellari applicabili, correttamente determinati secondo gli aumenti e le riduzioni previsti dal decreto ministeriale.
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