Cassazione Civile, Ordinanza n. 09577/2025 del 12/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell’Ufficio, del rimborso IVA infrannuale richiesto da una società per il primo trimestre 2019, relativo a tre fatture connesse alla realizzazione e all’allestimento di una struttura adibita a ristorante su area di proprietà comunale concessa alla società in base a una convenzione. L’Amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo che una delle fatture principali riguardasse lavori eseguiti su beni di terzi e quindi non riferibili a beni ammortizzabili rimborsabili ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), DPR 633/1972; aveva invece riconosciuto la detraibilità del credito in dichiarazione o in liquidazione periodica. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ritenendosi sussistente l’inerenza e il diritto al rimborso; in appello la CTR aveva riformato la decisione, affermando che il rimborso spetta solo per beni aziendali ammortizzabili esattamente individuati e asportabili o cedibili al termine dell’utilizzo, escludendo le spese incrementative su beni di terzi inseparabili dal bene cui accedono. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione/falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), DPR 633/1972, sostenendo che la norma consente il rimborso anche per beni ammortizzabili nella disponibilità del contribuente pur se non di sua proprietà e anche se realizzati su beni di terzi, purché strumentali all’attività d’impresa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della contribuente, cassando la sentenza della CTR. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva attribuito rilievo decisivo alla proprietà del bene e alla sua rimovibilità, anziché al criterio della disponibilità del bene per un periodo apprezzabilmente lungo e, soprattutto, alla sua strumentalità rispetto all’attività d’impresa. La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili non di proprietà, ma detenuti in virtù di un diritto personale di godimento, purché vi sia nesso di strumentalità con l’attività svolta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, lett. c), DPR 633/1972
"acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche"
va interpretato in senso estensivo e conforme al diritto unionale: per "acquisto" rileva la disponibilità del bene e per "beni ammortizzabili" anche beni detenuti in base a un titolo che assicuri un possesso o una detenzione di durata apprezzabile, purché strumentali all’impresa
art. 19, comma 1, DPR 633/1972
la strumentalità all’esercizio dell’impresa resta presupposto generale della detraibilità dell’IVA
art. 30, comma 3, lett. c), DPR 633/1972
la CTR aveva erroneamente ancorato il rimborso alla proprietà del bene e alla sua rimovibilità, criterio ritenuto non conforme alla corretta lettura della norma
art. 30, secondo comma, lett. c), DPR 633/1972
la Corte richiama la disposizione come oggetto dell’interpretazione estensiva che valorizza la disponibilità del bene e la sua funzione di investimento
richiamato dal precedente orientamento restrittivo per la nozione di bene ammortizzabile, ma ritenuto non decisivo ai fini IVA
richiamato dal precedente orientamento restrittivo per la nozione di bene ammortizzabile, ma ritenuto non decisivo ai fini IVA
art. 2424, lett. B) I e II, cod. civ.
richiamato dal precedente orientamento restrittivo, ma non assunto a criterio decisivo per l’IVA
menzionato dalla CTR a sostegno dell’accessione, ma la Cassazione non lo assume come parametro decisivo per escludere il rimborso
Massime di principio
- Ai fini del rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili, l’espressione normativa va interpretata in modo funzionale e conforme al diritto unionale, valorizzando la disponibilità del bene e la sua destinazione a investimento durevole nell’impresa, non la sola titolarità dominicale.
- Il diritto al rimborso non può essere escluso solo perché i lavori riguardino un immobile di terzi o perché le opere non siano materialmente amovibili al termine del rapporto, se il bene è detenuto in base a un titolo idoneo e resta strumentale all’attività svolta.
- La nozione di bene ammortizzabile, nel sistema IVA, non coincide automaticamente con le categorie civilistiche o delle imposte dirette, né con le regole di bilancio: il parametro decisivo è la funzione economico-produttiva del bene quale investimento dell’impresa.
- Quando il giudice di merito interpreta in modo restrittivo una norma IVA armonizzata, la Corte di legittimità può correggere la decisione imponendo un’interpretazione conforme ai principi eurounitari di neutralità dell’imposta.
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