Cassazione Civile, Ordinanza n. 03818/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI per l’anno 2015 emesso dal Comune nei confronti di una società operante nel settore dei materiali ferrosi, che aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo non dovuta la TARI sui rifiuti prodotti, sul rilievo che non risultavano assimilabili ai rifiuti urbani. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha denunciato una asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza d’appello, perché in motivazione si affermava che l’impugnazione non era meritevole di accoglimento, ma nel dispositivo l’appello risultava accolto; 2) ha dedotto omessa motivazione su un punto decisivo, sostenendo che l’attività della società fosse industriale/di servizi e che i rifiuti prodotti fossero speciali non assimilabili agli urbani; 3) ha denunciato violazione dell’art. 184 d.lgs. 152/2006, assumendo che i metalli sarebbero stati assimilati ai rifiuti urbani dalla delibera comunale del 1998 sulle sostanze ferrose; 4) ha dedotto omessa pronuncia sull’asserito mancato assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere di provare lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi e ha accolto il quarto limitatamente al profilo dell’omessa verifica, da parte del giudice di merito, della prova relativa alla denuncia delle aree e allo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto. La decisione d’appello non è stata quindi confermata integralmente, ma nemmeno annullata senza rinvio: il giudizio è stato riaperto nei limiti del motivo accolto.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto specifico e sufficientemente autosufficiente, poiché conteneva gli elementi essenziali della vicenda fattuale e processuale necessari a comprendere le censure.
La Corte richiama la disciplina dei rifiuti urbani e speciali, precisando che i rifiuti non pericolosi provenienti da attività diverse dalle abitazioni diventano urbani solo se assimilati per qualità e quantità secondo i criteri normativi e regolamentari.
art. 1, commi 639 ss., L. n. 147/2013
La TARI è qualificata come tributo comunale destinato a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con presupposto nell’occupazione o detenzione di locali e aree.
art. 1, comma 641, L. n. 147/2013
La TARI è dovuta per la semplice disponibilità di locali o aree scoperte idonee a produrre rifiuti, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio.
art. 1, comma 649, L. n. 147/2013
Per i rifiuti speciali la superficie tassabile si riduce solo se il contribuente dimostra che in quella parte di area si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e che ne è stato effettuato il trattamento conforme alla legge; per i rifiuti speciali assimilati è prevista una riduzione della quota variabile in proporzione al quantitativo avviato al riciclo.
art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22/1997
Dopo l’abrogazione dell’assimilazione ope legis, i Comuni hanno il potere di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, ma la delibera comunale deve individuare i criteri di qualità e quantità.
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
Per i rifiuti speciali non assimilati è esclusa dalla tassa solo la parte di superficie in cui essi si formano esclusivamente; il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
Viene richiamato l’obbligo di denuncia/informazione del contribuente ai fini delle esclusioni dalla superficie tassabile.
Massime di principio
- In tema di TARI, il presupposto impositivo è l’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte: il tributo è dovuto per la potenziale produttività di rifiuti e non richiede la prova dell’effettiva fruizione del servizio da parte del singolo utente.
- L’onere di provare le condizioni per esenzioni, esclusioni o riduzioni della superficie tassabile incombe sul contribuente, mentre all’amministrazione spetta la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.
- I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche sono tassabili solo se validamente assimilati ai rifiuti urbani secondo criteri normativi di qualità e quantità e mediante puntuale disciplina regolamentare comunale; una assimilazione fondata sul solo criterio qualitativo non è sufficiente.
- La delibera/regolamento comunale invocato a fondamento dell’assimilazione deve essere specificamente allegato o riprodotto nel ricorso o comunque dimostrato nel suo contenuto rilevante; in mancanza, non è verificabile la legittimità della pretesa fiscale basata su quella assimilazione.
- Per ottenere l’esclusione dalla tassazione delle aree nelle quali si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, il contribuente deve dimostrare in modo specifico la destinazione delle aree, la produzione continuativa e prevalente di tali rifiuti e gli adempimenti di smaltimento/trattamento richiesti dalla normativa.
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