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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30893/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano, all'esito di patteggiamento, ha applicato la pena richiesta per un fatto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in continuazione. Con un unico motivo la difesa ha denunciato violazione di legge penale e processuale, lamentando l'omessa motivazione sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., sono deducibili solo specifici vizi: contrasto con la volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente non aveva dedotto alcuna di tali censure, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguito, non ravvisandosi assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato quale base della continuazione tra più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice del fatto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestato all'imputato.

  • art. 444 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i limitati vizi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità consegue la condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86

    Richiamata per il principio secondo cui l'onere di pagamento alla Cassa delle ammende non va applicato quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti i motivi di ricorso per cassazione sono tassativi e limitati a vizi specifici: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La doglianza che investe la mera motivazione sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio non è, di regola, deducibile in cassazione avverso una sentenza di patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipici ammessi dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non imputabili a mancanza di colpa della parte, resta comunque dovuto l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
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