Cassazione Civile, Ordinanza n. 32000/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le società avevano impugnato dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po nel 2016, limitatamente alla parte che incideva sui loro terreni. I fondi, prima classificati come esposti a rischio medio, erano stati inseriti tra quelli a rischio elevato. A sostegno dell’impugnazione deducevano: la basizzazione del piano su mappe ritenute inadeguate e non corrispondenti allo stato dei luoghi; la non conformità delle mappe alle prescrizioni dell’art. 6 d.lgs. 49/2010, per mancata indicazione di alcuni elementi tecnici; l’erroneità dell’equiparazione del loro rischio a quello dei fondi circostanti, poiché i loro terreni erano sopraelevati rispetto agli altri e rispetto alla presumibile quota di piena. La Corte di cassazione è stata investita di sei motivi: con i primi, quarti e quinti le ricorrenti hanno denunciato, sotto formale veste di violazione di legge, una motivazione contraddittoria e apparente della sentenza del TSAP; con il secondo motivo hanno lamentato anche la violazione dell’art. 111 Cost. per asserita sostituzione del giudice all’amministrazione e violazione della parità tra le parti; con il terzo motivo hanno censurato un passaggio motivazionale sulla possibilità di realizzare a loro cura e spese ulteriori difese dal rischio alluvionale; con il sesto motivo hanno contestato l’affermazione di carenza assertiva del ricorso; con gli ultimi due motivi hanno infine dedotto che i fatti costitutivi della domanda non erano stati contestati e che il giudice avrebbe errato nel ritenerli non provati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si denunciava una motivazione contraddittoria o apparente, osservando che la sentenza del TSAP si fondava su due rationes decidendi convergenti nella reiezione: l’indeterminatezza della domanda e, comunque, l’infondatezza nel merito. Ha richiamato il principio per cui, dopo la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza della motivazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo motivo, per difetto di una censura chiara e specifica e perché diretto in realtà a contestare il merito; il terzo, perché rivolto contro un’affermazione resa ad abundantiam e non decisiva; il sesto, perché critico di passaggi astratti e irrilevanti; e gli ultimi due, perché nuovamente diretti a sollecitare una rivalutazione di merito sulla prova e sulla non contestazione, non consentita in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le parti intimate non avevano svolto difese. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per l’esame preliminare dei motivi secondo l’anteriorità logica
la Corte osserva che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, la censura atteneva in sostanza a vizi di motivazione
dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza
art. 54, comma 1, lettera b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
norma che ha modificato il parametro del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 111 Cost.
richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte ha escluso che vi fosse violazione del principio di parità tra le parti o una motivazione costituzionalmente apparente
menzionato dalle ricorrenti come parametro tecnico di conformità delle mappe di rischio alluvionale
richiamato quale base normativa del piano di gestione del rischio alluvioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza è censurabile in cassazione per vizio costituzionalmente rilevante solo quando presenti una vera anomalia motivazionale, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- Non è contraddittoria la decisione che si fonda su rationes decidendi convergenti verso lo stesso esito, anche se una riguarda l’indeterminatezza della domanda e l’altra il merito della pretesa.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione o la richiesta di una diversa valutazione del merito.
- Il motivo di ricorso deve colpire una ratio decidendi effettivamente decisiva; le affermazioni svolte ad abundantiam o i passaggi astratti e non decisivi non sono idonei a fondare l’impugnazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione tecnica o probatoria dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La deduzione di violazioni processuali o costituzionali deve essere specifica, chiara e ragionata; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza sostanziale della censura.
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