Cassazione Penale, Sentenza n. 39517/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno che aveva confermato il decreto del G.I.P. applicante gli arresti domiciliari a Pollutro nell'ambito di indagine su frodi doganali e contrabbando di alcolici e tabacchi. Il ricorso per cassazione censurava: 1) l'utilizzabilità delle intercettazioni svolte in un diverso procedimento (presunta diversità procedimentale e carenza di collegamento fattuale); 2) la mancanza o debolezza dei gravi indizi di colpevolezza e presunto travisamento della prova (in particolare l'identificazione dell'utilizzatore di alcune utenze attribuita a Pollutro); 3) l'assenza delle esigenze cautelari e l'ingiustificata applicazione degli arresti domiciliari a distanza di tempo, considerando l'assenza di condotte reiterate e l'assenza di precedenti penali.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sull'utilizzabilità delle intercettazioni rileva la genericità della censura difensiva e ritiene che le captazioni fossero pertinenti e utilizzabili perché originavano dallo stesso contesto investigativo (operazioni doganali fraudolente emerse in procedimento originario DDA Napoli poi stralciato e trasmesso a Salerno), richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che limita la nozione di "procedimento diverso" al contenuto sostanziale della notizia di reato. Sulla gravità indiziaria la Corte conferma che il giudizio dei giudici cautelari è adeguatamente motivato: intercettazioni e attività di P.G. delineano un ruolo di Pollutro come committente/gestore dei contatti per le operazioni doganali fittizie, con riscontri osservativi (incontro al centro commerciale, proprietà dell'auto) e riscontri di voce; la Corte ricorda che lo standard probatorio per misure cautelari è meno stringente rispetto al giudizio di merito. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ritiene provata la concreta e attuale pericolosità di reiterazione sulla base della personalità e del ruolo emergenti dalle indagini e conferma la misura degli arresti domiciliari come adeguata.
Norme richiamate
Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi non opera se esiste identità sostanziale del fatto-reato o 'connessione forte' tra le notizie di reato; la nozione di procedimento diverso è sostanziale e non può basarsi sul mero numero di iscrizione.
Riferimento alla 'connessione forte' fra reati che consente la utilizzazione degli esiti delle intercettazioni se i reati emergenti risultano connessi a quelli per i quali le intercettazioni erano autorizzate.
Limiti di ammissibilità delle captazioni devono essere rispettati; la Corte valuta che le intercettazioni rientrano nei limiti di ammissibilità rispetto al procedimento sostanziale.
Riferito dal ricorrente: la Corte osserva che la difesa non ha specificato decreti e RIT e che il nesso probatorio invocato va valutato nella prospettiva sostanziale dell'identità del fatto.
Richiamato per spiegare che, ai fini della misura cautelare, non sono richiesti gli stessi livelli di precisione e concordanza degli indizi necessari per la condanna; il giudizio cautelare richiede solo gravità indiziaria.
art. 273 comma 1‑bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il giudizio sulle esigenze cautelari richiamando taluni criteri di valutazione; la Corte sottolinea il diverso onere probatorio rispetto al giudizio di merito.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Consente la misura cautelare quando sussiste concreto e attuale pericolo di reiterazione; la Corte ritiene tale pericolo adeguatamente motivato sulla base della personalità e del ruolo dell'indagato.
art. 23 comma 8 decreto legge n. 137/2020
Norma richiamata in relazione alla facoltà del Pubblico Ministero e del difensore di depositare conclusioni scritte; menzionata in atti per le conclusioni di PM e difesa in Cassazione.
d.lgs. n. 504/1995 (art. 10 ter lett. b) e c), art. 43 comma 1 lett. a), art. 45 commi 1 e 2)
Norme tributarie/doganali che definiscono reati relativi alle operazioni doganali e alle imposte evase; costituivano parte delle imputazioni contestate nell'originario capo d'accusa.
codice penale: art. 479, art. 615‑ter, artt. 319‑320
Articoli del codice penale citati per le imputazioni (es. ricettazione o altri reati contro la P.A. e reati informatici/corruzione); la Corte valuta gli indizi rispetto a tali contestazioni in sede cautelare.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzate in un altro se emerge identità sostanziale del fatto-reato o una 'connessione forte' tra le notizie di reato; la valutazione è sostanziale e non meramente formale sul numero del procedimento.
- La censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni è normalmente inammissibile se non accompagnata da specificazione dei decreti e dei RIT impugnati; la generica eccezione difensiva è debole.
- Per l'adozione di misure cautelari il livello di prova richiesto è quello della 'gravità indiziaria' (qualificata probabilità), inferiore rispetto ai requisiti del giudizio di condanna (precisione e concordanza degli indizi).
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione del riesame è limitato: verifica solo la presenza di adeguata esposizione delle ragioni e l'assenza di illogicità manifeste nel provvedimento impugnato, senza rimettere in discussione i fatti e la valutazione probatoria di merito.
- Le esigenze cautelari possono fondarsi su una prognosi di pericolo di reiterazione desumibile dalla personalità, dal ruolo e dalle modalità del reato; non è necessario che la minaccia di reiterazione dipenda da una specifica occasione contingente.
- In contestazioni complesse e pluriprocedimentali la ricostruzione del nesso investigativo e la documentazione dei passaggi (stralci, trasmissioni per competenza) sono determinanti per stabilire la correttezza dell'utilizzo delle prove raccolte.
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