Cassazione Penale, Ordinanza n. 09553/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per detenzione illecita di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. In sostanza ha contestato il diniego della pena sostitutiva formulato in udienza dalla Corte di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura riproponesse profili già esaminati e disattesi nel merito senza una specifica critica, e che quindi non fosse consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che aveva escluso la pena sostitutiva valorizzando la pervicacia dell'imputato nella prosecuzione dell'attività delittuosa e, quindi, un giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla finalità rieducativa della pena sostitutiva, al contenimento del rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato di detenzione/cessione illecita di stupefacenti per cui l'imputato era stato condannato in appello
disciplina delle pene sostitutive di pene detentive brevi; il loro diniego è legittimo quando il giudice motivi in modo specifico su elementi negativi che escludono una prognosi favorevole
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può negare la richiesta anche sulla base dei precedenti penali e della condotta complessiva dell'imputato, purché da tale valutazione emerga con motivazione specifica e concreta un giudizio sfavorevole sulla funzione rieducativa della pena sostitutiva, sul rischio di recidiva e sulla capacità di osservare le prescrizioni imposte.
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile una censura che si limiti a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello, senza individuare specifici vizi logico-giuridici della motivazione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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