Cassazione Penale, Sentenza n. 28607/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna (rito abbreviato) per il porto di un tirapugni in metallo. Il ricorrente contestava: a) travisamento probatorio e contraddittorietà con atti processuali (sosteneva che il denaro era addosso a lui e non nel borsello, e che non era a conoscenza del tirapugni nascosto nel veicolo di terzi); b) violazione degli artt. 42 e 699 c.p. e dell'onere della prova (insufficiente prova della coscienza e volontà nel porto dell'arma); c) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il giudizio di merito (Corte di appello) non è viziato e la valutazione delle prove è logicamente motivata. La Corte d'appello aveva fondato la consapevolezza del porto sul nervosismo del Piccolo al momento del controllo, sulla collocazione del borsello voluminoso sotto il sedile del guidatore (percepibile), sulla mancata giustificazione circa la presenza del tirapugni e sul fatto che viaggiava da solo con circa 5975 euro in contanti e una pistola giocattolo, nonché sui precedenti per furto. Quanto al terzo motivo, la Cassazione ha ritenuto corretta l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità, attesa la valutazione del contesto come "grave e inquietante". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma applicata per la fattispecie relativa al porto di strumenti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto provata la sussistenza del reato in base a elementi indiziari e valutazione complessiva del comportamento dell'imputato
art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110
Richiamata come originaria qualificazione dell'imputazione (norme sulle armi), poi riqualificata in sede di giudizio in art. 699 c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: esclusa dalla Corte d'appello e confermata dalla Cassazione in presenza di un contesto giudicato grave e inquietante, pur se l'atto in sé poteva apparire 'bagatellare'
Richiamato nella censura difensiva in ordine alla volontà e coscienza nel porto; la Corte ha ritenuto che la volontà/consapevolezza fossero desumibili dagli elementi probatori
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nella censura relativa alla prova; la Corte ha ritenuto rispettato il principio che la colpevolezza debba essere provata, avendo la motivazione fondato la decisione su elementi concorrenti e logici
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La consapevolezza del porto di un oggetto atti a offendere può essere desunta anche da elementi indiziari e circostanziali (nervosismo dell'imputato, collocazione e percepibilità dell'oggetto, mancata giustificazione immediata), non solo da un riconoscimento esplicito.
- La mera titolarità formale del veicolo in capo a terzi non esclude automaticamente la responsabilità dell'occupante; il giudice valuta il complesso degli elementi probatori per ricavare la consapevolezza della presenza dell'oggetto.
- L'eccezione di particolare tenuità (art. 131-bis) non opera se il contesto concreto dell'azione è valutato dal giudice come 'grave o inquietante', anche se l'atto materiale è di limitata offensività.
- Argomentazioni difensive generiche (es. 'ero nervoso per il Covid') devono essere specificate e corroborate: spiegazioni aspecifiche o reiterative difficilmente convincono se il giudice ha motivato le proprie conclusioni su prove e indizi concreti.
- In cassazione è difficile ottenere il riesame dei fatti; i vizî devono essere di diritto o dimostrare travisamento probatorio evidente, non semplici dissensi rispetto alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito.
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