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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26139/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso del 90% dell'IVA relativa ai periodi d'imposta 1991 e 1992, proposta ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. La CTP aveva accolto il ricorso. In appello, la CTR della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per tardività, assumendo come parametro la data di deposito del ricorso introduttivo anziché quella della notificazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 51 d.lgs. n. 546/1992 e 155 c.p.c., sostenendo che nel processo tributario la litispendenza e la pendenza del giudizio si determinano con la notificazione del ricorso, non con la successiva costituzione in giudizio; inoltre il ricorso introduttivo risultava notificato il 2 luglio 2009, quindi prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, con conseguente tempestività dell'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per i giudizi tributari instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, la litispendenza si determina con la notificazione del ricorso ai sensi degli artt. 18 e 20 d.lgs. n. 546/1992, e non con la successiva costituzione ex art. 22. Poiché il ricorso introduttivo era stato notificato prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, l'appello dell'Ufficio doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il nuovo esame della tempestività dell'appello, del merito e della regolazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, per i giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, la litispendenza si determina con la notificazione del ricorso e non con la successiva costituzione in giudizio.
  • Ai fini della verifica della tempestività dell'appello in materia tributaria, il giudice deve avere riguardo al momento in cui il ricorso introduttivo è stato notificato, quando la controversia è stata instaurata anteriormente alla riforma del 2009.
  • È censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la decisione di merito che individui erroneamente il momento rilevante per la pendenza del giudizio e, conseguentemente, dichiari tardivo un appello che risulti invece tempestivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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