Cassazione Civile, Ordinanza n. 26139/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso del 90% dell'IVA relativa ai periodi d'imposta 1991 e 1992, proposta ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. La CTP aveva accolto il ricorso. In appello, la CTR della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per tardività, assumendo come parametro la data di deposito del ricorso introduttivo anziché quella della notificazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 51 d.lgs. n. 546/1992 e 155 c.p.c., sostenendo che nel processo tributario la litispendenza e la pendenza del giudizio si determinano con la notificazione del ricorso, non con la successiva costituzione in giudizio; inoltre il ricorso introduttivo risultava notificato il 2 luglio 2009, quindi prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, con conseguente tempestività dell'appello dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per i giudizi tributari instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, la litispendenza si determina con la notificazione del ricorso ai sensi degli artt. 18 e 20 d.lgs. n. 546/1992, e non con la successiva costituzione ex art. 22. Poiché il ricorso introduttivo era stato notificato prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, l'appello dell'Ufficio doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il nuovo esame della tempestività dell'appello, del merito e della regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
base normativa dell'istanza di rimborso su cui si era formato il silenzio-rifiuto impugnato dal contribuente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo è stato veicolato come denuncia di violazione processuale per errata applicazione delle regole sulla pendenza del giudizio e sulla tempestività dell'appello
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina processuale applicabile non poteva essere individuata in base alla data di deposito del ricorso
richiamato dal ricorrente come norma processuale applicabile al computo e alla disciplina dei termini
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
indicato dalla Corte come disposizione che, nel processo tributario, collega la litispendenza alla notificazione del ricorso
art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla Corte insieme all'art. 18 per affermare che la pendenza del giudizio tributario si determina con la notificazione del ricorso
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
menzionato per precisare che la successiva costituzione in giudizio non è il momento rilevante per la litispendenza
la sua entrata in vigore segna il discrimine temporale rispetto al quale valutare la pendenza del giudizio e la tempestività dell'appello
Massime di principio
- Nel processo tributario, per i giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, la litispendenza si determina con la notificazione del ricorso e non con la successiva costituzione in giudizio.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'appello in materia tributaria, il giudice deve avere riguardo al momento in cui il ricorso introduttivo è stato notificato, quando la controversia è stata instaurata anteriormente alla riforma del 2009.
- È censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la decisione di merito che individui erroneamente il momento rilevante per la pendenza del giudizio e, conseguentemente, dichiari tardivo un appello che risulti invece tempestivo.
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