Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00139/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La società fornitrice aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a una pretesa somministrazione di prodotti ittici. In opposizione, il giudice di primo grado revocava il decreto e rigettava la domanda; la corte d'appello confermava il rigetto ritenendo non provata l'esistenza di un contratto di somministrazione periodica, con prezzo determinato o determinabile e con indicazione di luogo e periodicità delle consegne, nonché non chiariti i rapporti con soggetti terzi presso cui la merce risultava consegnata. La ricorrente ha proposto tre motivi: ha denunciato violazione degli artt. 1173, 1350 e 116 c.p.c. sostenendo che, trattandosi di contratto verbale e di credito maturato in un breve arco temporale, avrebbero dovuto valorizzarsi il comportamento delle parti e le fatture; ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. assumendo che l'eccezione sulla mancata corrispondenza tra DDT e fatture non fosse stata tempestivamente sollevata e che il giudice avesse impropriamente supplito all'onere probatorio della controparte; ha infine denunciato violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. per il rigetto della prova testimoniale, ritenendo ingiustificata l'inammissibilità delle deposizioni richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto alla fattura, ha ribadito che essa è idonea a fondare il decreto ingiuntivo, ma nel giudizio di opposizione non prova da sola l'esistenza del credito, che deve essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova. Quanto alla prova testimoniale, ha confermato che la censura era inammissibile perché non si confrontava con tutte le ragioni della decisione impugnata e non allegava in modo adeguato la decisività e la ritualità dell'istanza istruttoria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza dell'obbligazione derivante dal rapporto di fornitura; la Corte non ravvisa violazioni, perché la censura investe in realtà la ricostruzione dei fatti.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato dal ricorrente in combinazione con altre norme; non è ritenuto decisivo ai fini della censura, che resta di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte reputa la doglianza una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che non vi è violazione quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte che ne è gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • artt. 2721 e ss. c.c.

    richiamati per censurare il mancato ingresso della prova testimoniale; la Corte reputa inammissibile la doglianza perché non dimostra la decisività del mezzo istruttorio e tende a contestare una valutazione di merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure formalmente prospettate come violazioni di legge in un nuovo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura può valere a fondare il monitorio, ma non è di per sé prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato dall'opposto con ordinari mezzi di prova.
  • Non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice distribuisce l'onere probatorio in conformità alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; la doglianza è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione del materiale probatorio.
  • La censura contro il mancato ingresso della prova testimoniale è inammissibile se non specifica le ragioni che avrebbero imposto l'ammissione, non indica la decisività del mezzo e non si confronta con tutte le autonome rationes della decisione di merito.
  • La mancata indicazione puntuale di luoghi, date, soggetti e documenti rilevanti può legittimare il rigetto dell'istanza istruttoria per difetto di specificità e decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoSomministrazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.