Cassazione Civile, Sentenza n. 04964/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'ing. Farina ha convenuto il Comune per ottenere il pagamento di € 169.267,28 quali compensi per l'attività svolta (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per il Palasport Comunale), il risarcimento dei danni per illegittimo recesso da parte del Comune e, in via subordinata, l'indennità ex art. 10 L. 143/1949. Il Tribunale accolse in parte (liquidò € 61.934,33 e riconobbe il risarcimento), il Comune impugnò e in appello ottenne il rigetto della domanda risarcitoria e la declaratoria di inammissibilità dell'indennità ex art. 10 (ritenuta assorbita o non proponibile). Farina ha ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, l'erronea esclusione del sindacato sulle ragioni del recesso, la falsa applicazione dell'art. 2237 c.c. in presenza della disciplina speciale per architetti/ingegneri (art. 10 L.143/49) e vizi processuali relativi alla proposizione della domanda indennitaria in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale e ha ritenuto infondato il ricorso incidentale del Comune. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché verifichi le ragioni del recesso e, dunque, l'eventuale responsabilità del Comune e l'entità del risarcimento. La Cassazione ha stabilito che: l'indennità ex art. 10 L. 143/1949 (maggiorazione del 25% per prestazioni parziali) non è dovuta se il compenso è stato determinato pattiziamente (come nei contratti pubblici con determinazione convenzionale), ma rimane il diritto al risarcimento dei danni se il recesso è imputabile al committente; il giudice può sindacare l'atto di recesso esercitato dalla Pubblica Amministrazione quando questa agisce iure privatorum; la domanda indennitaria non doveva essere considerata assorbita in modo da imporre al vittorioso in primo grado di proporre appello incidentale per mantenerla. Sono state rigettate le censure incidentali del Comune relative a vizi motivazionali e all'omesso esame del pagamento.
Norme richiamate
Legge 2 marzo 1949 n. 143 (art. 10)
la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella 8, aumentata del 25 per cento; quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista, rimane salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni
Il comma 1 prevede un'indennità automatica (maggiorazione del 25%) per le prestazioni parziali; il comma 2 salva il diritto al risarcimento dei maggiori danni quando la sospensione/recesso non sia imputabile al professionista. L'indennità è assorbita dal risarcimento se quest'ultimo risulta di maggiore entità. La norma è derogativa rispetto all'art. 2237 c.c. nella disciplina delle prestazioni professionali di architetti/ingegneri.
Legge 2 marzo 1949 n. 143 (art. 18)
disciplina le prestazioni parziali, ovvero le prestazioni del professionista che 'non seguono lo sviluppo completo dell'opera'
Definisce le prestazioni parziali su cui si applica la maggiorazione percentuale prevista dall'art. 10; è la norma di riferimento per quantificare l'indennità per attività non completate.
Regola il recesso nel contratto d'opera in generale (diritto potestativo del committente); tuttavia, la disciplina speciale della L. 143/1949 integra/deroga il regime generale prevedendo obbligazioni indennitarie a carico del committente e la possibilità di risarcimento del danno in caso di colpa.
Codice di Procedura Civile (art. 346)
Regola la riproposizione delle domande in appello; la Corte ha precisato che il ricorrente vittorioso in primo grado non era obbligato a proporre appello incidentale per conservarne l'esame in sede di gravame, quando la domanda era stata già dedotta nel giudizio di primo grado.
Codice di Procedura Civile (art. 360, commi 1 nn. 3,5 e n.4)
Norma che disciplina i motivi di cassazione invocati (omessa o contraddittoria motivazione, falsa applicazione di norme, omesso esame di fatto decisivo, vizio di motivazione per relationem); utilizzata per censurare la sentenza di appello.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (art. 13, comma 1 quater)
Riferimento processuale sulla sussistenza dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di ricorso incidentale; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- In caso di recesso del committente da un contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 L.143/1949 riconosce una maggiorazione (indennità) per le prestazioni parziali e non esclude il diritto al risarcimento del danno se il recesso è imputabile al committente; tuttavia l'indennità non si applica se il compenso è determinato pattiziamente.
- Quando la controparte è una Pubblica Amministrazione che agisce iure privatorum (contratto tra ente e professionista non inserito nella struttura organica), il giudice ordinario può sindacare e, se del caso, disapplicare l'atto di recesso per verificarne la legittimità e l'eventuale colpa dell'ente.
- Il diritto al risarcimento richiede che il professionista deduca e provi la colpevole condotta del committente; il semplice fatto della sospensione o del recesso non è di per sé sufficiente a ottenere il risarcimento, salvo che l'indennità prevista sia di importo maggiore e assorba il danno accertato.
- Se il compenso è stato pattuito (determinazione convenzionale), le norme che prevedono l'indennità automatica non trovano applicazione; resta invece possibile il risarcimento per colpa del committente.
- Sul piano processuale, il ricorrente che abbia ottenuto una pronuncia favorevole in primo grado non è di regola obbligato a proporre appello incidentale per preservare domande alternative già formulate in primo grado; il giudice d'appello deve valutare le domande effettivamente decise e non escluderle per vizi procedurali impropri.
- L'indennità prevista dall'art. 10 può essere assorbita dal risarcimento qualora quest'ultimo sia accertato in misura maggiore; ciò evita indebite duplicazioni di tutela economica in favore del professionista.
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