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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 04940/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 383/2023 che, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, aveva: dichiarato la nullità dell'atto notarile del 24.10.1997 solo con riferimento alle particelle riconosciute di proprietà dell'ente nei precedenti giudizi; esteso gli effetti del giudicato intervenuto nel primo procedimento (sent. n. 435/2021) al secondo giudizio per riconoscere rilascio e liquidare indennizzi. Il motivo ritenuto decisivo contestava la valutazione della Corte territoriale in ordine alla esistenza e operatività del giudicato esterno: la Corte d'Appello avrebbe attribuito efficacia di giudicato senza che fosse stata prodotta in causa la copia autentica della sentenza precedente munita dell'attestazione di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., richiesta come prova del passaggio in giudicato, così fondando la decisione su un elemento non provato. Altri motivi (usucapione, natura delle domande di indennizzo ex art. 936 e 2041 c.c., ne bis in idem, difetto di motivazione) sono stati sollevati ma sono stati ritenuti assorbiti in ragione del difetto di prova del giudicato esterno.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso (violazione dell'obbligo probatorio circa il giudicato esterno) e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, per l'errore di diritto consistito nel ritenere formato e operante il giudicato esterno senza la produzione dell'attestazione di cancelleria prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c. La Cassazione ha inoltre escluso la tempestività della produzione della certificazione in questa sede (documento prodotto con data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c.), e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame della controversia e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiede che, per provare il passaggio in giudicato di una sentenza, la parte produca in causa la copia autentica della sentenza con l'attestazione di cancelleria; la Corte ha ritenuto che l'assenza di tale attestazione impedisce di estendere gli effetti del giudicato ad altro processo.

  • art. 2909 c.c.

    Norma richiamata in relazione alla produzione della prova del giudicato e agli effetti esterni del giudicato; la Corte ha valutato che l'operatività del giudicato non può essere presunta in assenza della prova documentale.

  • art. 324 c.p.c.

    Norma processuale richiamata in relazione alla formazione del giudicato e alla sua efficacia; la sentenza ha ritenuto che non possa essere riconosciuta efficacia di giudicato esterno senza la prova richiesta.

  • art. 372 c.p.c.

    Stabilisce i limiti della produzione documentale in Cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione tardiva della certificazione di passaggio in giudicato effettuata dopo la decisione di merito.

  • art. 1159 c.c.

    Richiamato in relazione all'acquisto per usucapione invocato dai convenuti; la sentenza di merito e l'appello hanno trattato la questione ma la Cassazione non ha deciso sul merito di tale eccezione, avendo cassato per motivi di giudicato.

  • art. 936 c.c.

    Norma relativa alla rimozione delle opere e all'indennizzo per accessione; questioni su termini e indennizzi erano oggetto di doglianze che la Cassazione ha ritenuto assorbite dal vizio relativo al giudicato esterno.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato con riguardo alla natura della domanda di indennizzo (azione aquiliana) e alla compatibilità con altre domande; la Corte territoriale non è stata riesaminata sul merito a causa della cassazione sulla prova del giudicato.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Richiamato rispetto alla richiesta di rimessione in termini per la produzione tardiva della certificazione; la Corte ha escluso che la tardività fosse una causa non imputabile che giustificasse la rimessione.

Massime di principio

  • La formazione e l'operatività del giudicato esterno devono essere provate dalla parte che ne invoca l'efficacia tramite la produzione della copia autentica della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.; in mancanza la valutazione di effetti riflessi del giudicato è illegittima.
  • La Corte d'appello può estendere gli effetti di un giudicato intervenuto in un procedimento pregiudicante a un giudizio dipendente, ma solo se è pacificamente documentata l'effettiva formazione del giudicato e purché sia rispettato il corretto iter probatorio processuale.
  • La produzione in Cassazione di documenti decisivi per dimostrare il giudicato esterno è soggetta ai limiti di ammissibilità dell'art. 372 c.p.c.: la documentazione che era disponibile o doveva essere prodotta nel giudizio di merito può essere dichiarata inammissibile se depositata tardivamente.
  • Se la corte territoriale si fonda su un presupposto di fatto o di diritto non provato in atti (es. giudicato esterno non documentato), la Cassazione accoglie il ricorso per vizio di diritto e dispone il rinvio per nuovo esame nella diversa composizione.
  • Quando in un giudizio sono dedotte questioni collegate (es. usucapione, nullità di trasferimenti, indennizzi), la decisione può essere rimessa a un nuovo esame una volta esclusa la possibilità di estendere un giudicato non provato; pertanto, nelle controversie immobiliari complesse è essenziale curare la produzione tempestiva e completa degli atti che attestano la definitività delle pronunce precedenti.

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