Cassazione Civile, Sentenza n. 05010/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sicily By Car proponeva opposizione all'esecuzione avverso la cartella di pagamento n. 296 2015 0011832566 emessa da Riscossione Sicilia Spa per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada accertate da varie amministrazioni. La ricorrente deduceva: mancata notifica dei verbali di contestazione, inesistenza del titolo esecutivo, difetto di legittimazione sostanziale della riscossione nei suoi confronti (sostenendo che la società di noleggio non potesse essere ritenuta solidalmente responsabile per violazioni commesse da terzi conducendo i veicoli noleggiati), nullità della cartella per violazione della legge 212/2000 e della legge 241/1990, nonché decadenza del concessionario dall'azione esecutiva per presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 del DPR 602/73. La ricorrente affermava inoltre di aver tempestivamente comunicato i nominativi dei locatari alle Autorità e quindi di essere esente da responsabilità solidale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Sicily By Car. Ha confermato il principio secondo cui, nella formulazione dell'art. 196 C.d.S. anteriore alla modifica normativa del 2021, in caso di locazione senza conducente il proprietario/locatore può essere ritenuto solidalmente responsabile con il locatario e il conducente, poiché il nominativo del locatario è generalmente noto solo al locatore. La Corte ha altresì dichiarato che la modifica normativa introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. g-ter) del d.l. 10.9.2021 n. 121 (convertito con L. 156/2021) ha natura innovativa e non retroattiva, per cui non assolve le fattispecie anteriori all'entrata in vigore. È stato ricordato che la semplice comunicazione dei dati del locatario all'amministrazione non esonera il locatore dalla responsabilità solidale ai sensi dell'art. 196 C.d.S. Inoltre è stato richiamato l'orientamento per cui eventuali questioni di legittimazione dovrebbero essere dedotte con i rimedi previsti (impugnazione del verbale) e non nell'opposizione all'esecuzione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti controricorrenti, con liquidazioni specifiche (ad es. Comune di Venezia €5.000+€200 spese, Comune di Casarsa €5.000+€200, Roma Capitale €4.000+€200, oltre rimborsi forfettari IVA/CPA come per legge).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 196
norma nella formulazione anteriore alla modifica del 2021: il proprietario del veicolo ... è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; nelle ipotesi di cui all'art.84, il locatario risponde solidalmente
Nella formulazione anteriore alla modifica del 2021 l'art.196 è stato interpretato dalla Corte come prevedente responsabilità solidale del proprietario/locatore nelle ipotesi di locazione senza conducente, anche se il locatore ha comunicato i nominativi dei locatari
D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 84
definizione e disciplina della locazione senza conducente
Identifica l'ipotesi di locazione senza conducente (autonoleggio); per tale fattispecie il legislatore e la giurisprudenza hanno posto a fondamento dell'art.196 la responsabilità solidale del locatore, data la esclusiva conoscenza del nominativo del locatario da parte del locatore
D.L. 10/09/2021 n. 121, art. 1, comma 1, lett. g-ter (convertito L. 9/11/2021 n. 156)
modifica dell'art.196 C.d.S. che dispone che nelle ipotesi di cui all'art.84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione
La Corte ha ritenuto che tale modifica sia innovativa e non retroattiva, dunque non applicabile alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore
Artt. 201, 203, 204-bis, 205, 206 del D.Lgs. n. 285/1992
Richiamati in relazione ai termini e alle modalità di contestazione dei verbali e dei rimedi esperibili contro gli accertamenti (impugnazione al prefetto o al giudice di pace); la mancata impugnazione nei termini determina la definitività del verbale e la formazione del titolo esecutivo
DPR 602/1973, artt. 17 e 25
Richiamati dalla ricorrente per dedurre decadenza del concessionario dall'azione esecutiva; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative a decadenza e applicazione degli artt. 17 e 25
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Contestata la nullità dell'estratto di ruolo/cartella per violazioni di tale legge; la Corte non ha accolto la censura condizionando l'esito alla prova della notifica dei verbali e alla formazione del titolo
Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Procedimento amministrativo)
Richiamata dalla ricorrente per nullità per violazione del procedimento amministrativo; la censura non è risultata idonea a rimuovere la responsabilità solidale del locatore nei termini indicati dalla giurisprudenza
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Richiamato in relazione al contributo unificato e all'eventuale ulteriore importo dovuto dalla ricorrente per il procedimento di legittimità
Massime di principio
- Nelle fattispecie anteriori alla modifica normativa del 2021 l'art.196 C.d.S. è stato interpretato nel senso della responsabilità solidale del proprietario/locatore per violazioni commesse con veicoli dati in noleggio senza conducente; la comunicazione dei nominativi dei locatari non esonera automaticamente il locatore
- La modifica normativa del 2021 (d.l. 121/2021 conv. L. 156/2021) che sposta la responsabilità sul locatario è di natura innovativa e, secondo Cassazione, non ha efficacia retroattiva; quindi non cambia la posizione giuridica per fatti anteriori alla sua entrata in vigore
- Contestazioni sulla legittimazione passiva e sulla notificazione dei verbali devono essere, di regola, fatte valere con i rimedi previsti (impugnazione del verbale al prefetto o al giudice di pace ai sensi degli artt. 203 e 204-bis C.d.S.) e non sono sempre remediate efficacemente nell'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.
- La notificazione e l'eventuale mancata impugnazione del verbale nei termini producono la definitività del verbale e la formazione del titolo esecutivo; pertanto la difesa del noleggiatore deve curare tempestivamente le fasi di contestazione prima della formazione del titolo
- Per le società di noleggio: conservare e documentare le comunicazioni inviate alle autorità, adottare procedure per verificare le notifiche e valutare tempestivamente azioni di impugnazione dei verbali ove riscontrino vizi formali o sostanziali
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