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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43766/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per il reato associativo e traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 9/10/1990, n. 309). Venivano proposti due motivi: (1) dedotta illegittimità/erronea motivazione riguardo alla detenzione preventiva già scontata in Belgio (procedimento "Border"), con richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare per connessione tra i procedimenti e contestata incompletezza/omessa produzione dei titoli cautelari esteri; (2) censura sull'utilizzabilità delle prove formate da comunicazioni su chat cifrate (Sky-Ecc) acquisite tramite ordine europeo di indagine (OEI) dalla Francia: la difesa sosteneva che si tratterebbe di intercettazioni illegittime non utilizzabili, che l'atto sarebbe stato qualificato erroneamente come "documento informatico" ex art. 234-bis c.p.p., e che mancava la consegna del contenuto/dei decreti autorizzativi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità (mancata prova specifica della connessione qualificata e della retrodatazione ai sensi della giurisprudenza sulle contestazioni a catena). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato i principi recentemente formulati dalle Sezioni Unite e dalla Corte di giustizia UE (tra cui la nozione che l'art. 234-bis disciplina una modalità di acquisizione diversa dall'OEI, che l'art. 270 c.p.p. è il parametro per valutare ammissibilità e utilizzabilità delle intercettazioni acquisite tramite OEI, che l'omesso deposito dei provvedimenti esteri non determina di per sé inutilizzabilità, e che grava sulla difesa l'onere di allegare e provare la violazione di diritti fondamentali). È stato quindi confermato che le trasmissioni di dati ottenute via OEI dalla Francia potevano essere utilizzate nel procedimento italiano salvo specifiche e provate violazioni dei diritti della difesa; la Corte ha inoltre rimarcato che, se la difesa non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su elementi probatori rilevanti, il giudice dovrà escluderli dal processo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    I reati contestati (traffico e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) sono quelli a base della misura cautelare confermata; usati come fondamento della pericolosità e necessità della custodia.

  • codice di procedura penale

    art. 234-bis, art. 234, art. 266-bis e ss., art. 270, art. 271, art. 268 (commi 6-8), art. 297 (comma terzo)

    Art. 234-bis: disciplina modalità particolari di acquisizione di dati informatici 'direttamente' reperibili all'estero; non sempre applicabile alle prove trasmesse tramite OEI. Art. 234: nozione di prova documentale, che può comprendere comunicazioni elettroniche. Art. 270: parametro di riferimento per ammissibilità e utilizzabilità di intercettazioni provenienti da altro procedimento tramite OEI; non prevede inutilizzabilità per omesso deposito di atti esteri. Art. 271: elenca sanzioni tassative; omesso deposito non rientra tra quelle. Art. 266-bis e ss.: disciplina intercettazioni interne, richiamata ma non decisiva per materiali acquisiti tramite OEI. Art. 297(3): disciplina della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare e onere probatorio della connessione qualificata.

  • Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine)

    art. 6 (par.1, lett. a e lett. b), art. 14 (par.7)

    Stabilisce condizioni di amissibilità e cooperazione per OEI; consente la trasmissione di prove già in possesso dello Stato di esecuzione e prevede che il controllo formale della loro raccolta in loco spetti allo Stato di esecuzione, fermo il rispetto dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione e la necessità di garantire il giusto processo nello Stato di emissione.

  • norme europee e giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

    C-670/22 (M.N., EncroChat), altre sentenze richiamate (Gavanozov, Staatsanwaltschaft Wien)

    Conferma che l'autorità di emissione non è autorizzata a verificare la regolarità dell'atto raccolto nello Stato di esecuzione secondo le stesse condizioni sostanziali applicabili in quello Stato; ribadisce principi di riconoscimento reciproco e garanzie sul giusto processo.

  • disciplina della materia delle intercettazioni e giurisprudenza della Corte EDU

    Corte EDU, Big Brother Watch; Corte EDU, Yiiksel YalOnkaya

    Stabiliscono che intercettazioni non autorizzate o prive di motivazione possono violare diritti fondamentali; tuttavia intercettazioni 'di massa' non sono per sé vietate se esistono adeguate garanzie; indisponibilità dell'algoritmo di decriptazione non determina automaticamente violazione dei diritti fondamentali.

  • decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

    Prevede l'obbligo di identificazione degli utenti per servizi di telefonia mobile; dall'analisi del sistema Sky-Ecc emerge che tali garanzie di anonimato sono incompatibili con la normativa italiana, fattore valutato come indice di pericolosità/uso illecito.

Massime di principio

  • Le prove già formate nello Stato di esecuzione e trasmesse tramite OEI possono essere acquisite e utilizzate nel processo italiano senza preventiva autorizzazione del giudice nazionale; compete però al giudice italiano verificare l'ammissibilità e l'utilizzabilità secondo l'art. 270 c.p.p. e il rispetto dei diritti della difesa.
  • L'art. 234-bis c.p.p. non è la chiave obbligata per qualificare ogni dato informatico ottenuto dall'estero: la corretta qualificazione (documento informatico vs. risultati di intercettazioni) non incide necessariamente sull'ammissibilità se sussistono altre condizioni di legittimità dell'OEI.
  • L'omesso deposito, nel procedimento italiano, di provvedimenti autorizzativi esteri non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova; la difesa ha l'onere di allegare e provare la specifica illegittimità o la violazione dei diritti fondamentali.
  • Questioni relative alla regolarità dell'esecuzione dell'OEI (compresa la completezza della trasmissione degli atti autorizzativi) sono, in via generale, proponibili nello Stato di esecuzione; nello Stato di emissione rilevano solo nella misura in cui incidano sul rispetto dei diritti fondamentali e sul giusto processo.
  • L'indisponibilità dell'algoritmo o di chiavi di decriptazione non comporta di per sé l'inutilizzabilità delle intercettazioni; spetta alla difesa formulare allegazioni concrete e proporre elementi probatori per dimostrare l'inaffidabilità o la mancanza di integrità della prova.
  • Per ottenere retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare per "contestazioni a catena" è necessario provare specificamente la connessione qualificata tra procedimenti (onere probatorio a carico della parte che invoca la retrodatazione).
  • Se un elemento probatorio acquisito tramite OEI è idoneo a influire in modo preponderante sul processo e la difesa non può svolgere efficacemente le osservazioni su di esso, il giudice deve escluderlo per garantire il diritto a un processo equo.

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