Cassazione Civile, Ordinanza n. 00514/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società cooperativa aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per il credito derivante da forniture di gasolio effettuate negli anni 2015 e 2016, chiedendo anche il riconoscimento del privilegio per la parte relativa alle accise e di altri privilegi invocati in base alla natura cooperativa dell’ente. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece ammesso un importo maggiore, ma al chirografo, riconoscendo il credito per imponibile, IVA e accise e negando il privilegio invocato ex art. 2751-bis n. 5 c.c., ritenendo che la documentazione di bilancio e altri elementi smentissero la mutualità prevalente dichiarata nel verbale di revisione. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 504/1995, sostenendo che il privilegio sulle accise è autonomo e non dipende dal privilegio cooperativo; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, perché il tribunale avrebbe escluso una fattura per mancanza del DAS, nonostante nel giudizio il curatore avesse riconosciuto l’esistenza del DAS collegato a quella fattura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura fosse mal calibrata rispetto al contenuto del provvedimento impugnato: il tribunale aveva deciso solo sul mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c., ma non aveva esaminato la domanda di privilegio speciale sulle accise, che dunque avrebbe dovuto essere fatta valere come omessa pronuncia o difetto di motivazione, non come violazione di legge sostanziale. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il tribunale aveva omesso l’esame di un fatto potenzialmente decisivo, ossia il riconoscimento, da parte della curatela, dell’esistenza del DAS relativo alla fattura n. 8021/15 per l’importo di € 5.592,48, fatto rilevante per la quantificazione del credito. Il decreto è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, d.lgs. 504/1995
"i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione"
La Corte ha rilevato che la questione del privilegio sulle accise è distinta e autonoma rispetto al privilegio invocato dalla cooperativa ex art. 2751-bis n. 5 c.c.; la mancata decisione su tale domanda integra un vizio processuale da omessa pronuncia o mancanza di motivazione, non una mera violazione di legge sostanziale.
Il tribunale ha escluso il privilegio generale sui mobili per i crediti delle società cooperative di produzione e lavoro, ritenendo non provata la permanenza della mutualità prevalente e valorizzando elementi contrari tratti dal bilancio e dalla struttura dell’ente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di norme di diritto sostanziale è stata ritenuta inammissibile perché non coerente con il tipo di vizio realmente dedotto, che riguardava in realtà un’omessa pronuncia o un difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di privilegio speciale e, in alternativa, al provvedimento privo di motivazione doveva essere denunciato come error in procedendo, non come violazione di legge sostanziale.
La mancata decisione sulla domanda di riconoscimento del privilegio sulle accise è stata qualificata come possibile violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato accolto il motivo per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ossia il riconoscimento del DAS collegato a una fattura rilevante ai fini del quantum del credito.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito omette di pronunciare su una domanda autonoma di riconoscimento di privilegio, il vizio va denunciato come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. o come difetto di motivazione, non come violazione di legge sostanziale.
- L’erronea qualificazione del vizio di ricorso per cassazione, quando la censura riguarda un error in procedendo e non un errore di diritto sostanziale, comporta l’inammissibilità del motivo.
- L’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente dedotto e discusso tra le parti, integra vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
- Ai fini dell’ammissione al passivo, il riconoscimento di un documento di riscontro della fornitura o della sua riferibilità a una specifica fattura può essere fatto decisivo per la quantificazione del credito.
- Il privilegio previsto per le accise è autonomo rispetto ad altri privilegi invocabili dal creditore e deve essere esaminato in modo distinto, secondo il suo specifico fondamento normativo.
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