Cassazione Civile, Ordinanza n. 25903/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una società in liquidazione e dei suoi fideiussori per il saldo di un rapporto di conto corrente e per un credito derivante dall’escussione di una garanzia rilasciata dalla banca a favore di un terzo fornitore. Gli ingiunti proponevano opposizione contestando la legittimità del rapporto di conto corrente sotto diversi profili, chiedendo la revoca del decreto e il risarcimento dei danni per asserita illegittima segnalazione in Centrale Rischi. In appello, promosso solo dai fideiussori, venivano riproposte principalmente due doglianze: difetto di legittimazione dell’originaria controparte per asserita carenza di prova della cessione del credito conseguente a scissione parziale; e nullità, annullabilità o inefficacia delle fideiussioni prestate. In cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi cumulativi, denunciando violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, oltre a violazioni di norme sulla scissione/cessione del credito e sulla legittimazione processuale, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe esaminato integralmente le domande e avrebbe trascurato le prove offerte. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi inammissibili, perché confusi e promiscuamente formulati, non specifici, tali da mescolare vizi eterogenei e da richiedere un riesame del merito; ha inoltre rilevato l’operatività della disciplina sulla doppia conforme e l’assenza di un effettivo vizio di omessa pronuncia, avendo il giudice d’appello rigettato le censure con motivazione sufficiente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di appello che aveva respinto l’impugnazione dei fideiussori contro la sentenza di primo grado. Sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, una sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l’ulteriore importo per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ritenuta pienamente condivisibile dal Collegio.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia non ricorre se il giudice di merito, pur senza esaminare espressamente ogni argomento, rigetta implicitamente la pretesa incompatibile con la decisione adottata.
La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove; il giudice di merito può attribuire valore preminente ad alcuni elementi istruttori e ritenerli sufficienti.
numero 3 e 4; comma 1, n. 4
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi, con specifica indicazione delle norme di diritto asseritamente violate e delle ragioni della violazione.
Non è consentito mescolare in un unico motivo violazione di legge, vizi motivazionali e censure sul fatto; il n. 5 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
La motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi posti a fondamento della decisione; non occorre confutare singolarmente ogni deduzione delle parti.
È richiamato in relazione alla successione nel diritto controverso e alla costituzione della cessionaria/scissa nel processo.
È evocato dai ricorrenti in tema di titolarità del diritto azionato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato per la scissione parziale quale titolo del trasferimento del credito alla società cessionaria.
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di contestare gli effetti della scissione sul credito litigioso.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme societarie invocate contro il trasferimento del credito.
La proposta del consigliere può fondare una definizione anticipata per inammissibilità o manifesta infondatezza; se il giudizio si conclude in conformità, opera la logica sanzionatoria dell’art. 96 c.p.c.
Disciplina la possibilità per le parti di depositare memoria sulla proposta di definizione anticipata.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis integra una fattispecie di abuso del processo che giustifica la condanna aggravata del ricorrente.
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo confuso vizi eterogenei di violazione di legge e di motivazione, senza consentire alla Corte di isolare e scrutinare separatamente le singole censure.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione impugnata, pur priva di una confutazione espressa di ogni argomento, rigetta implicitamente la domanda o l’eccezione incompatibile con il dispositivo adottato.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. può riguardare solo l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non anche questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare e confrontare le rationes decidendi di primo e secondo grado, dimostrando che non coincidono.
- La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede l’indicazione specifica delle norme asseritamente violate e un confronto argomentato tra il loro contenuto precettivo e la decisione impugnata; non è sufficiente contestare la ricostruzione del fatto.
- Il giudice di merito non è tenuto a dare conto dell’esame di ogni singola prova o deduzione, essendo sufficiente una motivazione логica e coerente che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi; la rivalutazione del compendio istruttorio è preclusa in cassazione.
- La definizione anticipata del ricorso come inammissibile o manifestamente infondato può comportare, nei casi previsti, una condanna aggravata per abuso del processo e l’ulteriore contributo unificato.
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