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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00354/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.319, oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato in sede di merito per il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, poi assolto dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, ma condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla refusione delle spese di lite. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, censura ritenuta dalla Corte di cassazione meramente fattuale e quindi inammissibile; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali della parte civile, sostenendo che l'assoluzione per tenuità del fatto avrebbe escluso tali statuizioni. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 131-bis c.p. deve comunque decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile e che l'accoglimento di tale domanda costituisce presupposto sufficiente per la liquidazione delle spese processuali della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non impedisce al giudice di pronunciarsi sulla domanda civile della parte offesa costituita e sulla conseguente liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile.

  • art. 2043 c.c.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 173 del 2022

    Ha inciso sul regime della particolare tenuità del fatto, imponendo al giudice di decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile anche quando dichiari la non punibilità ex art. 131-bis c.p.

  • Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova, Rv. 285671

    In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile

    Il principio di diritto richiamato esclude che l'assoluzione per particolare tenuità precluda automaticamente la condanna civile e la rifusione delle spese di parte civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve comunque statuire sulla domanda di restituzione o risarcimento proposta dalla parte civile costituita.
  • L'accoglimento della domanda civile in presenza di sentenza ex art. 131-bis c.p. legittima la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile senza necessità di separato giudizio.
  • Le censure di legittimità che si risolvono in una contestazione del merito fattuale dell'accertamento sull'elemento soggettivo sono inammissibili se formulate come violazione di legge.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile se costituita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccesso abusivo
RamiProcesso penaleReati informatici
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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