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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22157/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino, che aveva accolto solo parzialmente il loro appello limitatamente al capo sulle spese processuali. Nel merito della controversia, la lite riguardava rapporti bancari sub iudice nei quali erano stati contestati addebiti di interessi, anche asseritamente usurari, e altre poste economiche; i ricorrenti assumevano che fosse necessaria una consulenza tecnica contabile per accertare la precisa quantificazione degli importi dovuti, detratte le somme non dovute, nonché per verificare il superamento del tasso soglia d'usura. Con un unico motivo deducevano nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 132 e 61 c.p.c., lamentando altresì vizio di motivazione per la mancata nomina del consulente tecnico d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la proposta del consigliere relatore e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato impiego è censurabile solo nei limiti del sindacato sulla motivazione; nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello non presentava anomalie riconducibili al "minimo costituzionale" e i ricorrenti non avevano sviluppato censure specificamente attinenti alla ratio decidendi, risultando quindi il motivo infondato e inammissibile per difetto di pertinenza. Non essendovi resistenza, la Corte non ha pronunciato sulle spese tra le parti, ma ha applicato l'art. 96, quarto comma, c.p.c., condannando i ricorrenti a versare euro 2.500 alla Cassa delle ammende e dando atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta violazione non è stata ravvisata, poiché la motivazione della sentenza impugnata era esistente e non apparente.

  • art. 61 c.p.c.

    La nomina del consulente tecnico d'ufficio rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non costituisce un obbligo.

  • art. 1832 c.c.

    La Corte d'appello ha osservato che non erano state sollevate contestazioni rispettose di tale disposizione in ordine a specifici errori di calcolo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale radicale.

  • art. 12 delle preleggi

    È richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in chiave di riduzione del controllo motivazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione segue il procedimento camerale e la proposta del consigliere delegato allo spoglio.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte esclude la sua applicazione e richiama invece il quarto comma.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Viene applicato con condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio non è una prova in senso proprio, ma un mezzo istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; il suo mancato ricorso è censurabile in cassazione solo se la motivazione presenti un vizio radicale.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente dedurre un semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontino specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che risultino prive di pertinenza rispetto al decisum.
  • Quando non vi è costituzione della parte intimata, non è luogo a provvedere sulle spese tra le parti, ferma la possibilità di applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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