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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19961/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna di Tessitore per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società "Monnalisa s.r.l." (fallita il 20/11/2012). Il ricorrente proponeva tre motivi: (1) vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento oggettivo del reato, sostenendo che la corte non avrebbe valutato adeguatamente le doglianze difensive (in particolare che egli fosse una "testa di paglia", che la società fosse inattiva dal 2007 quando lui assunse la carica nel 2009, e che gran parte della documentazione fosse stata trattenuta dalla Guardia di Finanza); (2) vizi relativi all'elemento soggettivo del reato, contestando il dolo specifico e reiterando la tesi della mera apparenza amministrativa e della responsabilità effettiva di terzi (Buti Nello); (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute non valutate o valutate contraddittoriamente, dato il carattere limitato dei fatti e la presunta scarsa gravità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la qualifica formale di "testa di paglia" non esonera automaticamente l'amministratore dalle responsabilità penali: l'amministratore è destinatario degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 2392 c.c.) e non è esonerato dall'obbligo di vigilanza se delega la gestione. I giudici di merito avevano dato rilievo a elementi che dimostravano la consapevolezza e il coinvolgimento dell'imputato (acquisto di quote da Buti, ruolo nella capogruppo, coincidenza dell'omessa tenuta delle scritture con operazioni immobiliari sospette, avvicendamenti amministrativi volti a oscurare le operazioni). La tesi dell'inattività societaria è stata respinta in quanto l'obbligo contabile cessa solo con la cancellazione dal registro delle imprese. Anche la circostanza che la documentazione fosse stata "trattenuta" dalla Guardia di Finanza è stata smentita dalla ricostruzione di merito. Quanto al terzo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento all'intensità del dolo e soprattutto ai numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata dalla difesa nel motivo relativo alla bancarotta; la Corte ha esaminato le doglianze ma ha ritenuto che gli elementi di fatto accertati giustificassero l'applicazione della disciplina della bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 220 legge fallimentare

    Richiamato dalla difesa in rapporto alla fattispecie di bancarotta; la Corte ha valutato gli elementi probatori in senso favorevole alla conferma della condanna.

  • art. 2392 cod. civ.

    Richiamato dalla Corte per precisare che l'amministratore è destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili e che la nomina formale non esonera automaticamente dalla responsabilità in materia contabile.

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Richiamato come principio relativo alla responsabilità per omissione di atti dovuti: l'amministratore che deleghi la gestione resta tenuto al dovere di vigilanza e può essere penalmente responsabile se viene meno a questo dovere.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa delle attenuanti da parte del giudice di merito, adeguatamente motivata.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma che disciplina le circostanze attenuanti e la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione o il minor rilievo delle attenuanti in presenza di precedenti e della gravita del dolo.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena rilevati in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla valutazione dell'intensità del dolo e dei precedenti.

  • art. 137 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dalla difesa nell'ambito dei motivi di ricorso (censure sulla motivazione); la Corte ha ritenuto che non vi fosse travisamento della prova o vizio logico nei giudizi di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nei motivi relativi alla motivazione e all'apprezzamento della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse logica e sufficiente.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme citate dal ricorrente; non ha trovato accoglimento la censura relativa a travisamento della prova o nullità tale da inficiare la sentenza impugnata.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione; la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00).

Massime di principio

  • La nomina formale ad amministratore non esonera automaticamente dalle responsabilità penali: l'amministratore è destinatario dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili e deve vigilare anche se ha delegato la gestione.
  • La cessazione dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili si verifica solo con la formale cancellazione dal registro delle imprese; una presunta "inattività" di fatto non basta a esonerare dall'obbligo contabile.
  • La tesi difensiva della "testa di paglia" richiede elementi probatori concreti e non ha efficacia automatico-esimente se emergono collegamenti, partecipazioni o condotte che dimostrino consapevolezza o coinvolgimento.
  • La mancanza o la "trattenuta" di documentazione contabile non è automaticamente causa di esonero: occorre valutare le ricostruzioni dei fatti e le dichiarazioni degli organi (curatore, forze dell'ordine) e considerare la possibilità di occultamento.
  • Il giudice di merito può motivare sinteticamente il diniego delle attenuanti generiche indicandone gli elementi decisivi; il ricorso in cassazione che non dimostri travisamento della prova o vizio logico manifesto è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

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