Cassazione Civile, Ordinanza n. 06840/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un dipendente del settore ferroviario. La Corte d'appello aveva confermato la nullità di alcune previsioni del CCNL Attività ferroviarie e di un accordo sindacale, nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, riconoscendo al lavoratore il diritto all'integrale anzianità di servizio maturata anche durante l'apprendistato e condannando la società al pagamento delle differenze retributive conseguenti, oltre a respingere l'eccezione di prescrizione. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: ha poi rinunciato ai primi quattro, relativi al merito della causa, chiedendo l'estinzione per tali capi; sul quinto motivo ha dedotto violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in combinato con l'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012, sostenendo che il lavoratore, dopo la riforma Fornero, non sarebbe stato più assistito da una stabilità sufficiente a giustificare la sospensione della prescrizione nel corso del rapporto e che, quindi, i crediti retributivi avrebbero dovuto considerarsi prescritti già durante il rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in conseguenza della rinuncia parziale ai motivi stessi, escludendo che si trattasse di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e quindi di estinzione del giudizio. Quanto al quinto motivo, lo rigetta perché infondato, ribadendo l'orientamento secondo cui, dopo la l. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto; per i diritti non già prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Ne consegue la soccombenza della società ricorrente, con condanna al pagamento di metà delle spese e compensazione della restante metà, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
rinuncia parziale agli atti ex art. 390 c.p.c.
La rinuncia ai soli motivi di ricorso non è equiparata alla rinuncia all'intero ricorso e non determina estinzione del giudizio, ma rende i motivi privi di interesse e dunque inammissibili.
richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
Non si applica alla semplice rinuncia a uno o più motivi del ricorso, che non comporta la definizione estintiva dell'intero giudizio.
sopravvenuto difetto di interesse
La rinuncia ai motivi determina l'inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse a decidere su quelle censure.
violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione dei crediti periodici di lavoro subordinato, in assenza di un regime di stabilità del rapporto, decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti all'entrata in vigore della l. n. 92/2012.
combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
Il diritto può essere fatto valere, e quindi la prescrizione decorre, solo quando il lavoratore non è più esposto a un rapporto privo di effettiva stabilità, ossia dalla cessazione del rapporto nei casi considerati.
art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970
come modificato dalla legge n. 92 del 2012
La disciplina post-riforma non realizza una predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione né una tutela adeguata tale da configurare un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione durante il rapporto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In presenza dei presupposti processuali indicati dalla norma, la Corte dà atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
Per la liquidazione delle spese di legittimità si applicano i nuovi parametri alle prestazioni professionali esaurite dopo l'entrata in vigore del decreto.
Massime di principio
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso non equivale alla rinuncia all'intero ricorso: determina la sopravvenuta carenza di interesse sulla censura rinunciata e ne comporta l'inammissibilità, non l'estinzione del giudizio.
- Nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come configurato dalla riforma del 2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, l'assenza di un regime di stabilità sufficiente impedisce la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto; per i diritti non già prescritti al momento della riforma, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
- Quando la Corte di cassazione ha già enunciato un principio di diritto in sede nomofilattica, il precedente assume vocazione di stabilità e deve essere seguito salvo gravi ragioni di mutamento interpretativo.
- La liquidazione delle spese di legittimità segue i parametri vigenti al momento in cui si esauriscono le prestazioni professionali rilevanti, se successivi all'entrata in vigore del nuovo decreto tariffario.
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