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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21667/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione contestava più profili dell'operato del tribunale e della Corte d'appello nella controversia di affitto: (1) nullità della sentenza per discrepanza tra i giudici risultanti nel verbale di udienza e quelli indicati nell'intestazione della sentenza; (2) improponibilità delle domande per difetto/discordanza dell'oggetto nel tentativo stragiudiziale di conciliazione; (3) errata valutazione della gravità degli inadempimenti (art.1575 e art.1460 c.c.); (4) errata lettura degli elementi di prova; (5) mancata ammissione della prova orale sul canone; (6) rigetto dell'eccezione di compensazione per danni da mancata erogazione di contributi comunitari; (7) contestazione della liquidazione delle spese per fase istruttoria non celebrata; (8) conferma della condanna ex art.96, comma 3, c.p.c. per abuso del diritto di difesa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi come infondati o inammissibili ma ha accolto il motivo relativo alla carenza di motivazione circa l'applicazione dell'art.96, comma 3, c.p.c. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione che giustificava la sanzione per 'abuso del processo' (limitandosi a qualificare come infondata un'eccezione senza argomentare la temerarietà). Ha cassato la parte della sentenza d'appello che confermava la condanna ex art.96 ter c.p.c., annullando tale condanna (quella del primo grado viene meno), mentre ha confermato per il resto la sentenza d'appello. Esito: ricorso solo in parte accolto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto o di regole processuali). La Corte ha applicato tali parametri per valutare l'ammissibilità e il merito dei motivi.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    consentono la correzione di errori materiali nelle sentenze; la Corte ha ritenuto che la discrepanza tra verbale di lettura del dispositivo e l'intestazione della sentenza fosse, se presente, mero errore materiale emendabile.

  • art. 11 d.lgs. n.150/2011

    norma sul tentativo obbligatorio di conciliazione in specifiche materie; la Corte ha ritenuto che il tentativo estragiudiziale svolto fosse efficace rispetto all'oggetto della domanda quando il destinatario poteva identificare l'oggetto della controversia.

  • art. 1575 c.c.

    obblighi del concedente (locatore) relativamente alla custodia e conservazione della cosa locata; invocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto insussistenti le prove dell'inadempimento del concedente rilevanti ai fini della risoluzione.

  • art. 1460 c.c.

    regola il diritto di rifiutare l'adempimento per inadempimento della controparte; la Corte ha osservato che, non essendosi dimostrata una perdita certa e concreta (danno), non poteva trovare applicazione la pretesa eccezione di inadempimento reciproco.

  • art. 1243 c.c.

    richiamata con riferimento alla compensazione impropria; la Corte ha escluso la compensazione per mancata percezione di contributi in assenza di prova certa del danno.

  • art. 116 c.p.c.

    principio di adeguata motivazione e possibilità di esame dei mezzi di prova; la Corte ha ritenuto inammissibili come mero riesame del merito le censure che richiedevano una diversa valutazione probatoria.

  • art. 91 c.p.c.

    norma sulla liquidazione delle spese di lite; la censura sulla quantificazione delle spese è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza argomentativa.

  • d.m. 55/2014

    decreto ministeriale con tariffe per la liquidazione dei compensi professionali; richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese, senza esito favorevole.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    prevede la condanna per chi agisce o resiste temerariamente; la Corte di legittimità ha richiesto una motivazione 'intensa e specifica' per applicare la sanzione, distinguendo tra mera infondatezza e temerarietà.

  • art. 24 Cost.

    garantisce il diritto di difesa; la Corte ha ricordato che una motivazione generica per sanzionare l'esercizio della difesa può comprimere tale diritto e perciò richiede motivazioni rigorose.

Massime di principio

  • Discrepanze formali tra verbale di udienza (lettura del dispositivo) e l'intestazione di una sentenza sono, di regola, errori materiali emendabili; prevalgono le risultanze del fascicolo d'ufficio e la lettura del dispositivo in udienza.
  • Un tentativo di conciliazione stragiudiziale è valido se, nel concreto, ha consentito al destinatario di identificare l'oggetto della controversia e di esercitare le proprie difese; la diversa formulazione formale non ne determina automaticamente l'improponibilità della successiva domanda giudiziale.
  • Le questioni riguardanti la valutazione della gravità degli inadempimenti e l'esistenza di danni certi sono valutazioni di merito e, salvo vizi motivazionali, sono insindacabili in Cassazione: serve prova concreta e specifica per invocare risoluzione contrattuale o compensazione.
  • La proposizione di un'eccezione infondata non è di per sé sufficiente a configurare temerarietà ai sensi dell'art.96 c.p.c.; per la condanna occorre una motivazione intensa e specifica che dimostri l'abuso, non una semplice affermazione di infondatezza.
  • Le impugnazioni che si riducono a una diversa rilettura degli elementi di fatto e delle prove sono spesso inammissibili in Cassazione: il giudice di legittimità non sostituisce il suo apprezzamento a quello di merito.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso (successo solo su singoli profili), la pronuncia può portare all'annullamento parziale della statuizione impugnata e alla compensazione delle spese processuali.

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