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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23279/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva ricevuto due cartelle esattoriali relative al mancato pagamento di verbali di accertamento per infrazioni stradali. Assumendo che le sottoscrizioni apposte sulle cartoline/relate di notificazione non fossero riconducibili al proprio legale rappresentante e fossero quindi false, aveva promosso querela di falso davanti al Tribunale di Milano, chiamando inizialmente in causa anche il soggetto addetto alla notificazione e poi il Comune. Il Tribunale aveva accolto la querela e dichiarato false le sottoscrizioni, condannando alle spese. In appello, il Comune e il notificatore avevano ottenuto la riforma della decisione: la Corte d'Appello aveva ritenuto inammissibile la querela perché la fede privilegiata riguardava solo l'attestazione dell'agente postale circa la consegna del plico a soggetto legittimato a riceverlo presso la sede sociale, non già la pretesa sottoscrizione del legale rappresentante, fatto mai attribuito alla società. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la notifica fosse stata eseguita secondo la disciplina speciale degli atti giudiziari a mezzo posta e non secondo la disciplina ordinaria delle raccomandate, con conseguente necessità di individuare il reale destinatario e di valorizzare la documentazione prodotta, compresi i moduli di notifica e le attestazioni dell'ente resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, se la censura mirava a contestare l'erronea percezione, da parte della Corte territoriale, del mezzo di notificazione utilizzato, il vizio denunciabile sarebbe stato eventualmente un errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., non un omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre ha rilevato che la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata non era stata aggredita: la querela di falso era stata ritenuta inammissibile perché proposta per contestare una circostanza mai affermata e non assistita da fede privilegiata, cioè che la sottoscrizione provenisse dal legale rappresentante della società, mentre la questione rilevante era la consegna del plico a soggetto legittimato a riceverlo presso la sede sociale. Il ricorso è stato pertanto respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 224 c.p.c.

    sequestro degli originali dei documenti impugnati di falso

    richiamato come base per la richiesta di sequestro degli originali nel giudizio di falso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente di denunciare un errore di percezione del materiale documentale; la doglianza, se fondata sull'erronea supposizione di un fatto escluso dagli atti, attiene semmai al vizio revocatorio

  • art. 395 c.p.c.

    indicato come rimedio esclusivo per l'errore di fatto revocatorio derivante da erronea percezione dell'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti

  • art. 201 codice della strada

    richiamato dalla Corte territoriale per affermare che, una volta perfezionata la notifica del verbale al proprietario del veicolo, non erano necessarie ulteriori verifiche

  • art. 8 L. n. 890/1982

    menzionato come procedura speciale di notificazione posta in essere solo per uno dei verbali contestati

  • L. n. 890/1982

    la Corte ha distinto la disciplina della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta da quella ordinaria delle raccomandate; la querela di falso per contestare la sottoscrizione del destinatario è rilevante solo nel regime speciale che prevede l'indicazione della qualità del ricevente

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha giustificato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'importo ulteriore da versare a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore di percezione del contenuto documentale o dell'esistenza di un fatto, se il giudice di merito ha supposto come esistente un fatto invece incontrovertibilmente escluso dagli atti, non integra il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma può al più rilevare come errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c.
  • Quando una sentenza poggia su una ratio decidendi autonoma e assorbente, il ricorso per cassazione è inammissibile se non la censura specificamente, poiché le ulteriori doglianze restano irrilevanti anche se potenzialmente fondate.
  • La querela di falso è ammissibile solo nei confronti dell'atto o dell'attestazione coperti da fede privilegiata; non può essere utilizzata per contestare un fatto mai attestato come tale nell'atto impugnato.
  • Nella notificazione a mezzo posta, la questione della sottoscrizione del ricevente rileva nei limiti in cui la disciplina applicabile attribuisca fede privilegiata all'attestazione del notificatore circa la qualità del soggetto che ha ricevuto il plico presso il luogo di consegna.
  • Una volta perfezionata la notifica del verbale al proprietario del veicolo secondo la disciplina applicabile, non sono richieste ulteriori verifiche da parte dell'organo notificante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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