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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20839/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il ricalcolo della quota A della pensione di vecchiaia, determinata con il sistema retributivo, con decorrenza dal febbraio 2005. In un precedente giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato con rinvio la decisione di merito, indicando che il ricalcolo dovesse essere effettuato applicando l’art. 49 del regolamento di esecuzione della Cassa del 1997 e, in particolare, il criterio del 2% della media dei quindici redditi annui più elevati degli ultimi venti anni. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello aveva recepito tale criterio, eseguito una consulenza contabile, rideterminato l’importo della pensione e condannato la Cassa alle spese. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due ha denunciato error in procedendo e violazione di legge per avere il giudice di rinvio applicato soltanto il secondo comma dell’art. 49 e non anche il quinto comma, assumendo che il dictum rescindente imponesse l’applicazione dell’intero art. 49; con il terzo ha dedotto violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, sostenendo che il mancato richiamo al quinto comma avrebbe violato il principio del pro rata; con il quarto ha censurato la statuizione sulle spese, chiedendone la riforma per effetto dell’accoglimento dei precedenti motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché l’ordinanza rescindente aveva chiaramente imposto in sede di rinvio l’applicazione del solo criterio del 2% previsto dal secondo comma dell’art. 49 del regolamento del 1997, escludendo ogni diverso criterio, incluso quello del quinto comma. Ha quindi affermato che il giudice di rinvio si è correttamente attenuto al vincolo derivante dalla precedente decisione di legittimità ai sensi dell’art. 384 c.p.c., senza poter sindacare la correttezza giuridica di quanto stabilito in sede rescindente, anche se l’interpretazione potesse porsi in contrasto con l’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione e non può discostarsene né riesaminare questioni già definite nel dictum rescindente.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere un diverso criterio interpretativo del regolamento, ma non ritenuto decisivo perché prevale il vincolo del giudizio di rinvio.

  • art. 49 del Regolamento di esecuzione della C.N.P.R. del 1997

    Nel giudizio di rinvio doveva essere applicato il solo criterio del 2% della media dei quindici redditi annuali più elevati negli ultimi venti anni; il quinto comma non è stato considerato applicabile dal dictum di rinvio.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    La censura di contrasto con il principio del pro rata è stata ritenuta irrilevante nel giudizio di rinvio, perché non consente di mettere in discussione il principio di diritto già fissato dalla precedente decisione di cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese è stata confermata e il relativo motivo è stato assorbito dal rigetto dei precedenti.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è rigorosamente vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione: deve applicare esattamente il criterio indicato nella sentenza rescindente e non può estendere l’indagine a norme o commi non richiamati dal dictum.
  • L’eventuale erroneità giuridica della precedente decisione di cassazione non può essere fatta valere nel successivo giudizio di rinvio, poiché il vincolo conformativo impedisce al giudice di merito di rimettere in discussione quanto già statuito dalla Corte.
  • Quando la sentenza di cassazione indica un criterio di calcolo in termini esclusivi, l’uso dell’avverbio "solo" delimita il perimetro del rinvio e preclude l’applicazione di criteri ulteriori o alternativi previsti dalla disciplina di base.
  • La censura sulle spese resta assorbita se dipende esclusivamente dall’accoglimento dei motivi principali e questi vengono rigettati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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