Cassazione Penale, Ordinanza n. 28386/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un'impugnazione proposta nell'interesse di un imputato avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 3 giugno 2024, che aveva dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. in relazione a una contravvenzione prevista dagli artt. 58 e 221 del r.d. n. 635 del 1940. L'atto era stato formalmente qualificato come appello, ma convertito in ricorso per cassazione poiché la sentenza di non punibilità resa per reato punito con pena alternativa era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Non emergono dal testo ulteriori motivi sostanziali del ricorso, oltre alla questione della qualificazione e dell'ammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, essendo la sentenza impugnata una pronuncia di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per contravvenzione punita con pena alternativa, l'appello non era esperibile e l'atto andava trattato come ricorso per cassazione. Tuttavia il ricorso era stato proposto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, con conseguente inammissibilità. Per tale ragione il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto pronunciata dal Tribunale.
Indicata come parte della fattispecie contravvenzionale oggetto della sentenza di merito.
Indicata come parte della fattispecie contravvenzionale oggetto della sentenza di merito.
Applicato per affermare l'inappellabilità della sentenza di non punibilità relativa a reato punito con pena alternativa.
Richiamato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione a un reato punito con pena alternativa è inappellabile e va eventualmente impugnata con ricorso per cassazione.
- L'atto di impugnazione erroneamente proposto come appello, quando l'impugnazione corretta è il ricorso per cassazione, può essere convertito in ricorso, ma resta soggetto ai requisiti formali propri del giudizio di legittimità.
- Il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione precede ogni esame del merito e può definire integralmente il giudizio di legittimità.
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