Cassazione Civile, Ordinanza n. 06932/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU per le annualità 2011 e 2012 notificato nel gennaio 2018. La società contribuente aveva contestato l’atto davanti al giudice tributario, deducendo tra l’altro la prescrizione/decadenza del potere impositivo. La CTP aveva accolto l’eccezione, mentre la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo tempestivo l’avviso perché spedito il 22 dicembre 2017, quindi entro il termine quinquennale, e valorizzando la scissione soggettiva degli effetti della notifica. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 62 e 70 del d.lgs. 507/1993 e dell’art. 1, comma 161, l. 296/2006, sostenendo che per l’anno 2011 il termine di decadenza dovesse decorrere dal 2012 e scadere il 31 dicembre 2016, con conseguente tardività della notifica dell’avviso avvenuta nel dicembre 2017.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha precisato che il contenzioso residuava solo per l’annualità 2011 e che non era contestato il principio di scissione degli effetti soggettivi della notifica, sicché rilevava la spedizione dell’atto entro il 31 dicembre 2017. Richiamando il più recente orientamento in materia di TARSU e dichiarazione infedele/omessa, ha affermato che, quando la detenzione o occupazione era già in corso all’inizio del periodo d’imposta, il termine decadenziale per notificare l’avviso decorre dall’anno corrente e non dal 20 gennaio dell’anno successivo. Poiché nel caso concreto la detenzione era già in corso all’inizio del 2011, il quinquennio scadeva il 31 dicembre 2016; ne è derivata la tardività dell’avviso notificato nel dicembre 2017. Nonostante tale svolgimento motivazionale, il dispositivo ha rigettato il ricorso e ha compensato le spese, dando atto altresì dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma violata, in tema di TARSU e presupposti dell’imposizione
disciplina l’obbligo di presentazione della denuncia dei locali e delle aree tassabili entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, con obbligo di denuncia delle variazioni rilevanti
art. 1, comma 161, l. n. 296/2006
prevede la decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento dei tributi locali entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato per evidenziare che l’omessa denuncia è sanzionata per ogni anno di inadempimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di TARSU, quando il contribuente ometta di presentare una denuncia corretta o resti inerte dopo una denuncia infedele, il termine di decadenza per l’accertamento non può essere agganciato a un generico anno successivo, ma va individuato in relazione al momento in cui l’obbligo dichiarativo doveva essere adempiuto secondo l’art. 70 del d.lgs. 507/1993 e l’art. 1, comma 161, l. 296/2006.
- Se l’occupazione o detenzione dei locali è già in corso all’inizio del periodo d’imposta, il termine decadenziale per notificare l’avviso di accertamento decorre dall’anno corrente; se invece la situazione si verifica successivamente, la decorrenza è differita al 20 gennaio dell’anno successivo.
- La decadenza prevista per gli avvisi di accertamento dei tributi locali riguarda il potere di esigere il tributo mediante avviso motivato, non il potere di accertare in astratto l’esistenza del presupposto impositivo.
- Nelle notifiche a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva la consegna dell’atto al notificatore entro il termine, in applicazione della scissione soggettiva degli effetti della notifica.
- L’omissione della denuncia TARSU non si esaurisce in un singolo inadempimento iniziale, ma permane per tutto il perdurare della situazione imponibile, con conseguente irrilevanza della mera inerzia del contribuente ai fini del decorso della decadenza dell’ente impositore.
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