Cassazione Civile, Ordinanza n. 14669/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto presso l'Amministrazione finanziaria un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2001, con recupero a tassazione di una plusvalenza da cessione di terreno. In seguito all'avvio della riscossione, impugnava l'atto deducendo, in via principale, l'inesistenza o comunque la nullità insanabile della notifica dell'avviso: sosteneva che la prima notifica del 13.12.2006 fosse invalida perché l'atto era stato consegnato a un familiare senza indicazione del notificatore e senza raccomandata informativa; contestava poi anche la successiva consegna a mani del 03.04.2007, ritenendola inesistente o comunque inefficace perché eseguita fuori termine e in violazione degli artt. 43 e 60 d.P.R. n. 600/1973. Deduceva inoltre la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo. Con il secondo motivo denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse esaminato l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo ha dichiarato inammissibile, e comunque infondata, la censura relativa alla notifica: ha rilevato che il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso per cassazione l'avviso e le relate di notifica, con conseguente difetto di autosufficienza; inoltre ha osservato che la consegna materiale dell'atto nel 2007 escludeva la dedotta inesistenza della notificazione. Ha inoltre escluso che la censura sulla decadenza fosse idonea a scalfire la ratio decidendi della CTR, che aveva dichiarato tardivo il motivo perché proposto oltre il termine di impugnazione dell'atto ricevuto il 03.04.2007. Sul secondo motivo ha escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché il rigetto in rito dell'appello rendeva implicitamente assorbite le questioni di merito, compresa quella sulla sottoscrizione dell'avviso. Nessuna statuizione sulle spese per la sostanziale assenza di difese dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato quale parametro della censura per violazione di legge proposta contro la sentenza d'appello.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Viene richiamato quale parametro del motivo dedotto per omessa pronuncia.
La Corte ribadisce che non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti implicitamente il rigetto della pretesa e renda superflua una specifica confutazione.
È richiamato dal ricorrente come norma sulla valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento, ma la Corte non affronta il merito della questione perché assorbita dal rito.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza del potere impositivo; la Corte reputa la censura inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, infondata.
È evocato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento.
È menzionato con riferimento alla partecipazione dell'Agenzia all'udienza di discussione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di vizi della notificazione richiede specificità e autosufficienza: la parte deve trascrivere gli elementi essenziali dell'avviso e della relata di notifica, perché la Corte non può supplire con un esame diretto degli atti quando si controverte su un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- L'inesistenza della notificazione ricorre solo in casi estremi, ossia in assenza materiale dell'atto o quando manchino gli elementi costitutivi minimi dell'attività notificatoria; ogni altra difformità dal modello legale integra, al più, nullità.
- La consegna materiale dell'atto al destinatario o comunque il suo effettivo raggiungimento nella sfera di conoscibilità esclude la configurabilità dell'inesistenza della notificazione e rende non censurabile, sotto quel profilo, l'atto impositivo.
- Una censura è inammissibile quando non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha deciso in rito per tardività, non è sufficiente riproporre questioni di merito non esaminate.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti necessariamente il rigetto della domanda o dell'eccezione, anche in via implicita, senza necessità di una confutazione analitica di ogni singolo argomento difensivo.
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