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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21664/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi in cassazione presentati dalle difese: Sbriglio contestava l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantitativo ai sensi dell'art.80, co.2, d.P.R. 309/90 per mancata motivazione sulla consapevolezza soggettiva della quantità detenuta; Giuffrida impugnava la responsabilità relativa alle armi (assenza di collegamento probatorio con le armi rinvenute sul tetto), la legittimità della qualificazione e della misura ablativa del denaro sequestrato (presunta reformatio in pejus da parte della Corte d'appello) e la legittimità dell'aumento di pena applicato in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art.697 c.p., sostenendo l'illegittimità dell'aumento operato sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sbriglio Paolo e ha respinto le sue censure relative all'aggravante dell'ingente quantitativo; ha invece accolto parzialmente il ricorso di Giuffrida Demian esclusivamente con riguardo all'illegittimità dell'aumento di pena relativo al capo 8 (art.697 c.p.), annullando senza rinvio la parte della sentenza che aveva operato l'aumento in maniera illegittima e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul solo punto dell'aumento. Per il resto i convincimenti di merito sono stati confermati: responsabilità penale di entrambi per i reati a loro ascritti (con dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità di Giuffrida) e conferma della confisca integrata come motivata dalla Corte di appello. Sbriglio è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.80, comma 2

    Circostanza aggravante dell'ingente quantità: richiede valutazione sia oggettiva (soglia quantitativa stabilita dall'interpretazione giurisprudenziale) sia soggettiva (consapevolezza, anche colposa, della quantità). La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante alla luce della quantità, della purezza, del numero di dosi e del contesto organizzativo.

  • Codice penale, art.59, comma 2

    Riferito al coefficiente soggettivo richiesto per l'aggravante: la consapevolezza del rilievo ponderale è valutata anche in presenza di errore per colpa; è richiesta prova di elementi esterni che possano giustificare ignoranza scusabile, altrimenti la consapevolezza può essere desunta dal contesto.

  • Codice penale, art.697

    Reato contravvenzionale considerato per aumento in relazione ad altro reato; la Corte ha ritenuto illegittimo l'aumento operato sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria in violazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite (Giglia).

  • Codice penale, art.81, comma finale

    Riguarda l'aumento di pena per concorso di reati; la Corte ha annullato la parte della sentenza che aveva applicato aumenti non conformi al principio secondo cui, se il reato satellite ha pena alternativa, l'aumento può essere applicato solo ad una delle componenti e va motivata la scelta.

  • Codice penale, art.240-bis

    Norma sulla confisca allargata per sproporzione; la Corte d'appello ha riqualificato e motivato la confisca già disposta in primo grado come confisca per sproporzione senza introdurre nuova misura più grave, operazione ritenuta possibile dalla giurisprudenza di legittimità quando non si tratta di aggravio non consentito in appello.

  • Codice di procedura penale, art.597, comma 3

    art.597, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di applicare in appello misure di sicurezza nuove o più gravi se non impugnate dal Pubblico Ministero; la Corte ha ritenuto che qui non si sia verificata una reformatio in pejus illegittima in quanto la confisca non è stata resa più grave nella sostanza.

  • Codice di procedura penale, art.624

    Previsione procedurale relativa agli effetti dell'annullamento e alla declaratoria di irrevocabilità: la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per la parte non annullata.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Norma che regola l'obbligo di pagamento in caso di dichiarazione di inammissibilità: applicata per condannare Sbriglio al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

  • D.M. 11 aprile 2006 (tabella delle dosi/principio attivo)

    Usato come parametro tecnico per il calcolo della soglia dell'ingente quantitativo, integrato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha individuato moltiplicatori (es. 2.000 o 4.000 volte) per determinare la soglia.

  • Decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 convertito con legge 16 maggio 2014, n.79

    d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n.79

    Richiamato per precisare che, nonostante la riforma, permangono i criteri giurisprudenziali per la determinazione della soglia dell'ingente quantità.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Biondi, Polito, Giglia)

    Sez. U, n. 36258/2012 Biondi; Sez. U, n. 14722/2020 Polito; Sez. U, n. 40983/2018 Giglia

    Principi qualificanti: Biondi e Polito definiscono criteri e moltiplicatori per la soglia dell'ingente quantità; Giglia chiarisce il principio sul cumulo/aumento quando il reato satellite è punito con pena alternativa (l'aumento deve riguardare una sola componente). La Corte ha applicato questi principi per valutare l'aggravante e per censurare l'aumento illegittimo.

Massime di principio

  • Per valutare l'aggravante dell'"ingente quantità" (art.80 d.P.R. 309/90) il giudice valuta sia criteri oggettivi (quantitativi basati su tabella ministeriale e moltiplicatori indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite) sia elementi fattuali come numero di dosi estraibili, purezza, modalità di imballaggio e trasporto, contesto organizzativo; se tali elementi sono oggettivamente rilevanti, possono esonerare il giudice dal fornire ulteriore giustificazione sulla pericolosità.
  • La consapevolezza soggettiva richiesta per l'aggravante può essere desunta dal contesto (ruolo nell'organizzazione, modalità di detenzione e trasporto, collegamenti con altri trafficanti); l'ignoranza che venga allegata come difesa deve essere provata con elementi esterni che giustifichino l'errore scusabile.
  • Il giudice di appello può riqualificare la natura giuridica di una misura ablativa già disposta in primo grado (es. configurandola come confisca per sproporzione) purché non si traduca in una misura nuova o più grave non consentita in mancanza di impugnazione del PM (art.597 c.p.p.); la distinzione tra riqualificazione e aggravamento sostanziale è cruciale.
  • In presenza di reato piu' grave con pena congiunta e reato satellite punito con pena alternativa, l'aumento di pena ai sensi dell'art.81 c.p. deve essere applicato a una sola delle componenti (occorre motivare la scelta), altrimenti si incorre in illegittimità secondo il principio Giglia.
  • La mera presenza di collegamenti o contatti con altri indagati e la contiguità logistica (es. accessi all'immobile, monitoraggio con telecamere, percorsi di accesso) possono, se adeguatamente motivate, legittimare il riconoscimento della responsabilità anche per beni occulti (armi) quando l'insieme indiziario è coerente e non contraddittorio.
  • Le impugnazioni che non affrontano in modo specifico e critico il complesso tessuto motivazionale della decisione di merito rischiano l'inammissibilità: il gravame in cassazione richiede censure puntuali e confronto diretto con le argomentazioni del giudice di appello.

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