Cassazione Civile, Ordinanza n. 12138/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un privato aveva convenuto dinanzi al giudice di pace due società chiedendo il risarcimento dei danni per una vacanza prenotata tramite agenzia e asseritamente compromessa da una serie di disservizi, tali da impedirne il pieno godimento. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti della società ritenuta responsabile. In appello, invece, il tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla società appellata, ritenendo che il giudice adito non fosse territorialmente competente in base ai criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., e ha quindi riformato la decisione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme emergenziali Covid e degli artt. 163-bis, 164 e 168-bis c.p.c., sostenendo che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato nullo o improcedibile per mancato rinnovo della notificazione con rispetto dei termini a comparire, invece che semplicemente rinviato; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché il tribunale avrebbe male interpretato le norme processuali sulla sospensione/differimento dei termini; (3) violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. e omesso esame di una visura camerale, assumendo che l'eccezione di incompetenza territoriale fosse incompleta perché non aveva considerato l'esistenza di una sede secondaria della società in altro luogo. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che la disciplina emergenziale di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, comportava il differimento dell'udienza o dell'attività da cui decorreva il termine, così da consentire il rispetto dei termini computati a ritroso, senza imporre un ulteriore rinnovo della notificazione dell'atto di appello; di conseguenza, non sussisteva né la nullità prospettata né un vizio di motivazione apparente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la visura camerale richiamata non era stata adeguatamente riportata nel ricorso, e tale carenza non poteva essere sanata con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83, commi 1 e 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
"Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto"
La sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid si applica anche ai termini calcolati a ritroso; il rimedio è il differimento dell'udienza o dell'attività, non il rinnovo della notificazione dell'atto.
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Richiamato insieme alla disciplina emergenziale sui termini processuali.
Richiamato nel motivo di ricorso senza che la Corte vi dia autonoma rilevanza decisoria.
Richiamato nel motivo di ricorso senza autonoma incidenza decisoria.
Richiamato nel motivo di ricorso senza autonoma incidenza decisoria.
Richiamato nel motivo di ricorso senza autonoma incidenza decisoria.
È il termine minimo a comparire cui il ricorrente collegava la dedotta nullità; la Corte esclude che la sua violazione comporti, nel caso di differimento per emergenza Covid, l'obbligo di rinnovo della notifica.
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto di citazione/appello; la Corte esclude che, nella fattispecie, la mancata previsione di un termine a comparire sufficiente determini automaticamente la nullità da rinnovare, essendo sufficiente il differimento dell'udienza.
art. 168-bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto solo differire l'udienza; la Corte conferma che il differimento era il rimedio corretto.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
La Corte esclude il vizio di motivazione apparente, ritenendo la motivazione del tribunale coerente e intellegibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma di censura per violazione di legge nei primi e terzi motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma di censura per nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato per i criteri di competenza territoriale delle persone giuridiche.
Richiamato per il foro facoltativo nelle obbligazioni e per la verifica della competenza territoriale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile perché non è stata riportata nel ricorso la documentazione su cui si fondava la censura.
La memoria depositata in tale sede non può integrare motivi originariamente incompleti o inammissibili.
La memoria non può essere usata per sanare vizi di genericità o indeterminatezza del ricorso.
Applicata la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà luogo all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza Covid si applica anche ai termini computati a ritroso: in tal caso il giudice deve differire l'udienza o l'attività da cui il termine decorre, per consentirne il rispetto, senza che ciò comporti necessariamente la nullità dell'atto o l'obbligo di rinnovarne la notificazione.
- La deduzione di un vizio processuale o di un errore sulla competenza territoriale deve essere sorretta nel ricorso per cassazione da un'esatta e completa indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; la mancata specifica riproduzione del documento sul quale si fonda la censura determina inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La memoria depositata nel giudizio di cassazione non può colmare l'originaria genericità o incompletezza dei motivi del ricorso, ma può solo illustrare censure già adeguatamente formulate.
- La motivazione è solo apparente quando manca un reale percorso argomentativo; non sussiste invece nullità se la decisione interpreta letteralmente la norma applicabile e rende comprensibile la ragione del decisum.
- In tema di competenza territoriale delle persone giuridiche, l'eccezione deve essere articolata in modo completo rispetto ai criteri di collegamento dedotti; tuttavia la censura è inutilizzabile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente il contenuto del documento su cui fonda la contestazione.
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