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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21381 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cartella chiedeva il pagamento di un credito d'imposta ritenuto indebitamente compensato con la dichiarazione relativa al 2003. La società sosteneva che il credito fosse effettivamente spettante e che l'importo inferiore indicato nel modello Unico 2003 dipendesse da un errore materiale. La CTP di Napoli aveva annullato la cartella perché non preceduta dall'avviso bonario; la CTR della Campania aveva confermato. L'Agenzia ha contestato in Cassazione che la comunicazione preventiva fosse un adempimento facoltativo e ha denunciato anche l'incoerenza della motivazione della CTR, che non avrebbe considerato che la contribuente si era limitata ad ammettere l'errore e non aveva svolto deduzioni sul recupero dell'IVA.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 9 settembre 2015, depositata il 21 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, non essendo stato parte del giudizio di appello e quindi privo di legittimazione a impugnare; ha compensato le spese nei suoi confronti. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR della Campania e rinviato ad altra sezione della stessa CTR, anche per le spese, affinché riesamini la controversia e decida nel merito applicando i principi indicati e fornendo adeguata motivazione. La Corte ha chiarito che l'omesso invio della comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione non rende, di per sé, illegittima la cartella; non ha però deciso definitivamente se il credito d'imposta fosse spettante.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    La norma era richiamata dall'Agenzia nel primo motivo, ma il testo non riporta una specifica interpretazione della Corte fondata su di essa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3

    In tema di imposte sui redditi, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 sia perchè la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento.

    L'omessa comunicazione dell'esito della liquidazione non comporta la nullità della cartella: la comunicazione è orientata a prevenire errori futuri e a permettere la regolarizzazione di aspetti formali, non costituisce una condizione necessaria per l'emissione della cartella né una garanzia del contraddittorio su di essa.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    in tema di IVA, la potestà dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l'imposta non versata dal contribuente così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell'invito al versamento delle somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6.

    Nel procedimento di liquidazione dell'IVA, l'Amministrazione può iscrivere direttamente a ruolo l'imposta non versata risultante dalla dichiarazione; la mancata emissione o notificazione dell'invito al versamento non impedisce tale iscrizione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 6

    in tema di IVA, la potestà dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l'imposta non versata dal contribuente così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell'invito al versamento delle somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6.

    L'invito al versamento previsto dalla disposizione non è, secondo il principio giurisprudenziale richiamato, un presupposto che impedisca l'iscrizione a ruolo dell'imposta dichiarata e non versata.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione o dell'invito al versamento non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre distinguere gli adempimenti informativi diretti a prevenire errori futuri dalle garanzie processuali del contraddittorio.
  • Quando l'imposta non versata risulta dalla dichiarazione del contribuente, l'Amministrazione può procedere all'iscrizione diretta a ruolo anche senza il previo invio dell'invito al versamento, secondo i principi richiamati dalla Corte.
  • Può impugnare in Cassazione chi è stato parte del giudizio concluso con la decisione impugnata; un'amministrazione rimasta estranea al giudizio di appello è priva di legittimazione a ricorrere.
  • La cassazione con rinvio non definisce necessariamente il merito del credito: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi di diritto indicati e pronunciarsi anche sulle spese.

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