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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20152/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio aveva notificato alla società consortile, quale consolidata, e alla società consolidante tre avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2012: recupero a tassazione di un componente negativo di euro 1.700.000,00 ritenuto indeducibile ai fini IRES per difetto di inerenza; conseguente rideterminazione della base IRAP con maggiore imposta; disconoscimento della detrazione IVA sulle note di credito emesse dalla società consortile verso i consorziati. La controversia riguardava il meccanismo dei ristorni in ambito consortile: secondo i giudici di merito, le note di credito non costituivano un costo da vagliare sotto il profilo dell'inerenza, ma una rettifica dei ricavi per allineare i contributi consortili ai costi effettivi sostenuti e ai risparmi emersi a consuntivo. In cassazione l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse qualificato i costi come inerenti senza verificare la loro effettiva documentazione e senza accertare l'assolvimento dell'onere probatorio da parte delle contribuenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia mirasse, in sostanza, a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'effettività dei costi/risparmi e la natura di rettifica dei ricavi del meccanismo di ristorno, profilo non sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, ha osservato che il ricorso non attaccava la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui era errata la qualificazione dei ristorni come costi da sottoporre al vaglio dell'inerenza, trattandosi invece di meccanismo mutualistico di rettifica dei ricavi. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 109 d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato come norma sulla deducibilità dei componenti negativi; la Corte ne ha escluso la violazione perché la censura dell'Ufficio investiva in realtà un accertamento di fatto e non la corretta sussunzione giuridica operata dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che la doglianza sull'insufficiente prova documentale non fosse ammissibile perché diretta a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura è stata reputata inammissibile perché in realtà mirava a contestare il fatto e non la regola giuridica applicata.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato perché l'Amministrazione pubblica, difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o dell'art. 2697 c.c., miri a rivalutare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'effettività dei costi o sulla documentazione prodotta.
  • Quando il giudice di merito qualifica un'operazione come rettifica dei ricavi in un meccanismo mutualistico di ristorno, la controparte deve censurare specificamente tale ratio decidendi; l'omessa impugnazione di una delle autonome rationes comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • I ristorni consortili che servono ad allineare i contributi ai costi effettivamente sostenuti non devono essere automaticamente trattati come costi deducibili soggetti al vaglio dell'inerenza, se la loro funzione economica è quella di rettificare i ricavi a consuntivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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