Cassazione Civile, Ordinanza n. 32195/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da alcuni creditori contro il loro debitore, chiamato alla successione della defunta, per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e luogo di lui, dopo che il debitore non aveva risposto all'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. e aveva quindi perso il diritto di accettare. In primo grado è intervenuta la figlia del convenuto, deducendo l'esistenza di un testamento olografo che la indicava come erede universale; il testamento è stato dichiarato falso a seguito di querela di falso e il tribunale ha accolto la domanda dei creditori ex art. 524 c.c. In appello la decisione è stata confermata. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 158 c.p.c. per essere stata pronunciata da un giudice ausiliario; 2) violazione dell'art. 524 c.c., sostenendosi che tale norma sarebbe applicabile solo alla rinuncia all'eredità e non anche alla decadenza del chiamato per inutile decorso del termine fissato ex art. 481 c.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello pronunciato sulla domanda proposta in appello dal chiamato di accertare l'esistenza di un testamento orale che avrebbe istituito erede un familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, richiamando il quadro costituzionale e la possibilità, nelle more della riforma della magistratura onoraria, di avvalersi dei giudici ausiliari nelle Corti d'appello. Anche il secondo motivo è stato respinto: la Corte ha dato continuità all'orientamento estensivo secondo cui il rimedio dell'art. 524 c.c. spetta ai creditori anche quando il chiamato sia decaduto dal diritto di accettare per non aver osservato il termine dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., mentre resta escluso quando il diritto di accettare si sia prescritto ex art. 480 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava la mancata pronuncia su una domanda nuova proposta solo in appello, domanda inammissibile che non imponeva al giudice di pronunciarsi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta nullità per composizione del collegio è stata esclusa, ritenendo non fondata la censura relativa alla partecipazione del giudice ausiliario.
Il rimedio a tutela dei creditori del chiamato all'eredità si applica anche nel caso di decadenza del chiamato per inutile decorso del termine fissato ex art. 481 c.c., non solo nei casi di rinuncia formale.
L'inutile decorso del termine assegnato al chiamato a chiedere la fissazione di un termine o a decidere se accettare o rinunciare può determinare una situazione assimilabile, ai fini dell'art. 524 c.c., al pregiudizio derivante dalla rinuncia.
Richiamato come ulteriore ipotesi discussa di decadenza del chiamato, ma non decisiva nella fattispecie trattata.
La Corte ribadisce che il rimedio dell'art. 524 c.c. non è esperibile quando il diritto di accettare l'eredità sia prescritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'azione dei creditori ex art. 524 c.c. tutela la garanzia patrimoniale anche quando il chiamato all'eredità perda il potere di accettare per decadenza conseguente all'actio interrogatoria, poiché il pregiudizio per i creditori è sostanzialmente equivalente a quello derivante dalla rinuncia.
- La norma dell'art. 524 c.c. non va letta in senso meramente formale ed eccezionale, ma come strumento di conservazione della garanzia patrimoniale coerente con il sistema e con il principio di uguaglianza tra situazioni pregiudizievoli analoghe.
- L'azione ex art. 524 c.c. non è invece utilizzabile quando il diritto di accettare l'eredità sia ormai prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c., poiché in tal caso viene meno il presupposto stesso del potere di accettazione.
- Non è configurabile omessa pronuncia del giudice di appello su una domanda nuova inammissibile: la proposizione di una domanda non consentita non genera un potere-dovere decisorio del giudice.
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