Cassazione Penale, Sentenza n. 00453/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato (art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n.285/1992) commesso il 27/04/2018. Il Procuratore generale contestava l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi l'art. 159 c.p. (testo introdotto dalla legge 23/06/2017, n.103) che sospendeva il corso della prescrizione dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, per un periodo comunque non superiore a un anno e sei mesi, con conseguente diversa determinazione della data di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n.103/2017 per reati commessi nel periodo di vigenza della norma, ma ha concluso che anche con tale disciplina il reato era già estinto per prescrizione. Dato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata e la motivazione letta in udienza il 24/11/2020, la sospensione ai sensi dell'art.159 è durata dal 24/11/2020 al 24/05/2022 (1 anno e 6 mesi). Al termine prescrizionale ordinario di cinque anni per le contravvenzioni si è quindi aggiunto il periodo di sospensione, determinando la maturazione della prescrizione il 27/10/2024; alla data della sentenza d'appello del 14/11/2024 il reato era dunque già estinto. Per questi motivi la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore generale.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma sostanziale che individua la contravvenzione contestata a Buonsante; qualificata come illecito contravvenzionale rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.
Fissa i termini di prescrizione; la Corte ha richiamato il termine di riferimento per le contravvenzioni (cinque anni) come base per il calcolo della prescrizione.
Norma richiamata nella doglianza del ricorrente riguardo ai limiti degli effetti degli atti interruttivi; la Corte non ha seguito l'interpretazione del ricorrente che avrebbe portato a diversa maturazione della prescrizione.
art. 159 cod. pen. (testo introdotto dalla legge 23/06/2017, n.103)
"il corso della prescrizione era sospeso 'dal termine previsto dall’art. 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi'"
Disciplina la sospensione del corso della prescrizione tra il deposito/termine per la motivazione del primo grado e la definizione del grado successivo, con un limite massimo di sospensione di 1 anno e 6 mesi; applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge Orlando (3/8/2017 - 31/12/2019).
Termine di riferimento per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado; l'eventuale lettura in udienza della motivazione incide sul punto di inizio della sospensione prevista dall'art.159.
legge 23 giugno 2017, n. 103 ("legge Orlando")
Ha modificato l'art.159 c.p. introducendo la sospensione della prescrizione tra deposito delle motivazioni e definizione del grado successivo; la Corte ha confermato l'applicabilità della modifica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge.
Sezioni Unite, sentenza n. 20989 del 12/12/2024
"La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, ..."
Precisa l'ambito temporale di applicazione dell'art.159 (2017) e stabilisce che le successive leggi non l'hanno abrogata con effetti retroattivi per i reati commessi in quel periodo.
legge 9 gennaio 2019, n. 3 e legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamate nel ragionamento sulla non abrogazione retroattiva della disciplina introdotta dalla legge n.103/2017; la Corte ha ritenuto che tali norme non abbiano eliminato con efficacia retroattiva la sospensione prevista dall'art.159 per i fatti del periodo indicato.
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va verificata l'applicabilità dell'art.159 c.p. (legge Orlando): esso sospende il corso della prescrizione dal termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art.544 c.p.p. fino alla decisione del grado successivo, ma per non più di 1 anno e 6 mesi.
- Quando la motivazione della sentenza di primo grado è stata letta immediatamente in udienza (art.544, comma 1), la sospensione prevista dall'art.159 decorre dalla data della pronuncia e può essere calcolata concretamente; se la sospensione è limitata (es. lettura in udienza), la prescrizione potrebbe maturare prima di quanto sostenuto dalla parte ricorrente.
- Nel computo della prescrizione per le contravvenzioni occorre partire dal termine stabilito dalla legge (la Corte ha richiamato il termine di cinque anni) e aggiungere eventuali periodi di sospensione ammessi dalla normativa vigente al momento del fatto.
- Prima di proporre ricorso per cassazione, il Procuratore dovrebbe valutare se, anche dando ragione sull'interpretazione normativa, l'esito sostanziale cambierebbe: la mancata utilità del mezzo può determinare la declaratoria di inammissibilità o il rigetto per carenza di interesse.
- In casi di controversia sulla prescrizione è necessario esaminare con attenzione gli atti di primo grado (esistenza/lettura della motivazione, date effettive di deposito) perché piccole differenze temporali possono determinare la decorrenza o la sospensione della prescrizione.
- La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha indicato i periodi temporali di applicazione delle modifiche normative, perciò è essenziale confrontare la data del fatto con le modifiche legislative e le loro decorrenze per stabilire quale disciplina sia applicabile.
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