Cassazione Penale, Sentenza n. 26591/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un deputato regionale sottoposto agli arresti domiciliari per una contestata corruzione legata all'inserimento di un emendamento in una legge regionale di spesa, in favore di un'associazione beneficiaria di un contributo pubblico. Secondo l'impostazione cautelare, l'indagato avrebbe ricevuto utilità in più tranche da un privato, in cambio dell'attivazione istituzionale per ottenere il finanziamento e per seguirne l'iter amministrativo. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: con il primo si contestavano i gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che l'atto oggetto del presunto mercimonio fosse politico e insindacabile, che la prova dell'accordo corruttivo e delle dazioni di denaro fosse congetturale, che le intercettazioni fossero interpretabili in modo alternativo e che mancassero riscontri certi sulle singole consegne e sulla provvista; con il secondo si censurava la prognosi di pericolo di recidivanza, deducendo che un episodio valorizzato dal riesame relativo a un presunto interessamento per il trasferimento di un infermiere non avesse avuto esito e non potesse quindi fondare esigenze cautelari; con il terzo si contestavano l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e la proporzione degli arresti domiciliari, invocando la natura episodica dei fatti, il clamore mediatico, la modifica delle regole interne sugli emendamenti e la possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che le censure miravano a una rilettura alternativa del materiale indiziario, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione del tribunale del riesame era ampia, coerente e non manifestamente illogica. Ha ritenuto utilizzabili, ai fini cautelari, le intercettazioni, i pedinamenti, le videoriprese e gli accertamenti bancari, valorizzando la ricostruzione del sinallagma corruttivo tra utilità ricevute e esercizio della funzione. Ha inoltre escluso che la natura politica dell'atto impedisse la configurabilità della corruzione per l'esercizio della funzione, richiamando il precedente secondo cui anche il parlamentare che accetti utilità in relazione all'esercizio della funzione può rispondere del relativo reato. Quanto ai motivi sulle esigenze cautelari, ha considerato non illogica la valutazione del riesame circa il pericolo di recidivanza specifica, anche alla luce di ulteriori episodi sintomatici di un approccio della funzione orientato al profitto personale, e ha ritenuto giustificata la misura custodiale in ragione della necessità di interrompere relazioni e contatti suscettibili di agevolare la reiterazione di condotte analoghe. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che può integrare la corruzione per l'esercizio della funzione la condotta del parlamentare che accetti utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, anche per il compimento di un atto del proprio ufficio; la natura politica dell'atto non esclude il reato se vi è sinallagma corruttivo.
È richiamata la riqualificazione originaria del fatto come corruzione per l'esercizio della funzione, originariamente contestato come corruzione propria, ma il tema centrale è la qualificazione della condotta nell'alveo dell'art. 318 c.p.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Le esigenze cautelari sono state ricondotte al pericolo di recidivanza specifica, da desumere da elementi concreti e attuali valorizzati dal giudice del riesame.
art. 294, comma 1-quater, c.p.p.
Sono richiamate le dichiarazioni rese nell'interrogatorio preventivo, ritenute non persuasive e, anzi, contraddittorie rispetto al quadro indiziario.
In caso di rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
È richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso nel provvedimento di legittimità.
La Corte richiama il parametro dell'illogicità manifesta come violazione dei canoni di valutazione della prova e della logica inferenziale.
art. 68 Cost.
È evocato, insieme alla clausola statutaria siciliana, per escludere che la natura politica dell'atto renda insindacabile la condotta corruttiva, ove ne risultino accordo e sinallagma.
art. 6 dello Statuto della Regione Siciliana
È menzionato come clausola di insindacabilità dell'attività politica, ma la Corte precisa che tale profilo non esclude la corruzione per l'esercizio della funzione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio indiziario: il ricorso può solo denunciare mancanza, contraddittorietà processuale o manifesta illogicità della motivazione, non sostituire una diversa lettura dei fatti.
- L'interpretazione di conversazioni intercettate, anche se criptiche o allusive, è questione di fatto riservata al giudice di merito e sfugge al sindacato di cassazione se sorretta da un percorso argomentativo logico e coerente con le massime di अनुभवienza.
- Ai fini cautelari, il grave quadro indiziario può essere fondato su un insieme convergente di intercettazioni, osservazioni, videoriprese e riscontri bancari, purché il giudice dia conto in modo complessivo della loro concatenazione indiziaria senza valutazioni atomistiche.
- La corruzione per l'esercizio della funzione può configurarsi anche quando l'atto oggetto dell'accordo sia di natura politica, se l'utilità è data o promessa in rapporto sinallagmatico all'esercizio della funzione pubblica; la qualificazione politica dell'atto non rende di per sé insindacabile la condotta penalmente rilevante.
- In sede cautelare, il pericolo di recidivanza specifica può essere desunto non solo da episodi consumati, ma anche da condotte sintomatiche recenti che rivelino una propensione a usare la funzione pubblica per interessi privati; la misura applicata è legittima se motivata sulla necessità di impedire la prosecuzione di tali relazioni e contatti.
- La mancata osservazione diretta di ogni singolo passaggio della dazione non esclude la gravità indiziaria quando la ricostruzione complessiva sia sorretta da riscontri convergenti e non manifestamente illogici.
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