Cassazione Penale, Ordinanza n. 08466/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli emessa in sede di rinvio, censurando la determinazione della pena effettuata in applicazione della continuazione esterna. In particolare, ha contestato la scelta del reato più grave e l'aumento di pena operato dalla corte di merito, sostenendo in sostanza che vi fosse violazione dei criteri di commisurazione della pena e del divieto di reformatio in peius. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudice del rinvio aveva legittimamente individuato come reato più grave quello di estorsione, applicando su tale base gli aumenti per continuazione interna ed esterna e determinando una pena finale comunque inferiore a quella già inflitta prima dell'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui, in sede di rinvio disposto dalla stessa Cassazione, aveva determinato la pena complessiva individuando come reato più grave l'estorsione di cui a un capo del procedimento, con pena-base di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 7.650 di multa, aumentata per continuazione interna ed esterna con ulteriori reati già giudicati con sentenza irrevocabile, per giungere alla pena finale di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 7.650 di multa, dopo la riduzione per il giudizio abbreviato. Ha escluso la violazione dell'art. 627 c.p.p. e del divieto di reformatio in peius. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato più grave nel caso concreto, trattandosi di estorsione punita con pena più elevata nel minimo rispetto all'altro reato richiamato nella motivazione.
richiamato in via analogica per il criterio di comparazione della gravità dei reati ai fini dell'individuazione del reato più grave nel giudizio di cognizione sulla continuazione.
richiamato insieme all'art. 671 c.p.p. come parametro per valutare e comparare la gravità dei reati nella determinazione del reato più grave.
la Corte esclude che la decisione impugnata ne abbia violato il contenuto, ritenendo legittima la determinazione della pena in sede di rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cognizione relativo alla continuazione tra reati giudicati nel processo e altri già definiti con sentenza irrevocabile, il giudice può utilizzare, per individuare il reato più grave, un criterio di comparazione fondato sulla pena già irrogata o da irrogarsi, secondo un parametro analogo a quello previsto per il giudice dell'esecuzione.
- Ai fini della determinazione del reato più grave nella continuazione, non è necessario limitarsi al solo dato astratto della cornice edittale, potendo il giudice apprezzare comparativamente la gravità dei fatti anche attraverso il trattamento sanzionatorio concretamente applicabile o già applicato.
- Non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius quando, nel giudizio di rinvio, la pena complessiva venga determinata in modo coerente con i criteri legali e risulti comunque inferiore alla pena già inflitta con la sentenza annullata.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limiti a contestazioni generiche o aspecifiche sulla scelta del reato più grave e sulla pena finale, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
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