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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24783/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno 1998, IRPEG, IRAP e IVA a seguito del disconoscimento di vari costi dedotti in diminuzione del reddito. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto fondata l'eccezione preliminare dell'Ufficio e aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per difetto di rappresentanza della società. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 82 e 182 c.p.c., richiamati dall'art. 12 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che al momento del rilascio della procura alle liti il soggetto che l'aveva conferita fosse munito dei poteri rappresentativi necessari e, in ogni caso, che il giudice d'appello avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare l'eventuale vizio della procura. L'Agenzia ha eccepito preliminarmente l'intempestività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività sollevata dalla resistente e l'ha ritenuta fondata. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata depositata il 10 marzo 2017 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 27 settembre 2019, quindi oltre il termine lungo di impugnazione applicabile. Ha inoltre ritenuto valida la notifica dell'atto di appello alla società presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, in quanto l'avviso di ricevimento, non impugnato con querela di falso, prova la consegna al destinatario. Non essendo stati allegati fatti non imputabili idonei a giustificare la rimessione in termini, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la società alle spese, dando altresì atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 82 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinato con l'art. 182 c.p.c. per sostenere la sanabilità del difetto di rappresentanza/ procura.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare che il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la sanatoria del vizio di rappresentanza o procura.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma di coordinamento nel processo tributario rispetto alle disposizioni del codice di procedura civile sulla rappresentanza in giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato dalla ricorrente come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 51, comma 10, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla Corte insieme all'art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992 e all'art. 327 c.p.c. per il termine di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992

    «se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza»

    Consente di derogare al regime decadenziale del termine lungo solo se la parte non costituita provi di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione o della comunicazione dell'udienza.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato come termine lungo di impugnazione, ritenuto spirato nel caso concreto.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato per escludere che le deduzioni della ricorrente integrassero una nullità della notifica.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Esclusa la rimessione in termini perché la ricorrente non aveva allegato circostanze non imputabili che le avessero impedito di rispettare il termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in conseguenza dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorso per cassazione proposto oltre il termine lungo è inammissibile, salvo che la parte dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per una nullità della notificazione del ricorso o dell'avviso di fissazione dell'udienza secondo la disciplina speciale.
  • La notifica a mezzo posta si presume valida quando l'avviso di ricevimento attesta la consegna presso l'indirizzo del destinatario e reca la sottoscrizione del consegnatario; per contestarne l'efficacia probatoria è necessaria la querela di falso, non essendo sufficiente una mera deduzione difensiva sulla possibile apocrifia o impossibilità materiale della firma.
  • La rimessione in termini presuppone l'allegazione e la prova di fatti non imputabili alla parte che abbiano impedito il rispetto del termine processuale; in mancanza di tale allegazione il rimedio non è concedibile.
  • L'eventuale questione di difetto di rappresentanza o di invalidità della procura non può essere esaminata se il giudizio di impugnazione è comunque precluso per tardività del ricorso.
  • In sede di legittimità, la validità della notificazione e la decorrenza del termine d'impugnazione vengono valutate in base alla prova documentale risultante dagli atti, con applicazione rigorosa delle regole sulla decadenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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