Cassazione Penale, Sentenza n. 34965/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 28/2/2025 per molteplici censure: (i) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati; (ii) errata qualificazione della persona offesa e mancato riconoscimento dell'inefficacia del pregiudizio patrimoniale in ragione di misure di prevenzione e confisca; (iii) omessa valutazione d'ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; (iv) mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche e ingiustificata determinazione della pena; (v) motivi nuovi (proposti dopo il termine) con richiesta di convertire la pena detentiva breve in pena sostitutiva pecuniaria alla luce di orientamenti sopravvenuti della Corte di legittimità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In dettaglio: la censura sulla prescrizione è generica e, comunque, il termine di prescrizione non era maturato alla data della sentenza d'appello (28/2/2025); la Corte ha confermato che la persona offesa è la società Autovia S.r.l. e che l'operazione ha prodotto immediato danno patrimoniale; il motivo relativo all'art. 131-bis è inammissibile per genericità e perché i ricorrenti non hanno documentato di aver chiesto la valutazione in sede di merito; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono ritenuti adeguatamente motivati e nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito, anche alla luce del contesto di misure di prevenzione patrimoniale; il motivo nuovo relativo alla conversione in pena sostitutiva è inammissibile perché la richiesta non è stata tempestivamente formulata in appello e non può essere proposta per la prima volta in Cassazione. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma del reato di truffa: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la differenza tra prezzo effettivamente pagato e somma consegnata al rappresentante della società, costituendo danno immediato alla persona offesa
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; può essere rilevata d'ufficio ma, in sede di ricorso per cassazione, il ricorrente deve indicare i presupposti che ne giustifichino la rilevanza decisiva
Norme sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il mancato riconoscimento delle attenuanti e la scelta della pena rientrino nella discrezionalità motivata del giudice di merito
art. 6, comma 1 e art. 75, comma 2 d.lgs. n. 159/2011
Norme collegate alle misure di prevenzione patrimoniali; la Corte territoriale ha assolto uno degli imputati per norma soppressiva (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2019) e ha considerato il contesto di misure di prevenzione come elemento aggravante ai fini della valutazione del disvalore
sentenza Corte Costituzionale n. 25/2019
Rilevata per motivare l'assoluzione di uno degli imputati in relazione a una fattispecie abrogata o non più prevista come reato
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la genericità e l'inammissibilità dei motivi ai sensi di tale disposizione
Regole sulla formazione del giudicato e sulla sequela procedimentale: richiamata per sottolineare l'onere del ricorrente di fornire la sequenza procedimentale per dedurre la prescrizione
art. 20-bis c.p., art. 545-bis c.p.p., art. 95 d.lgs. 150/2022
Norme relative alle pene sostitutive e alla disciplina transitoria della riforma: la Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione di pene sostitutive dovesse essere proposta in appello o comunque tempestivamente davanti al giudice di merito e non per la prima volta in Cassazione
Previsione che permette la liquidazione di somme a carico del ricorrente in caso di condanna per responsabilità processuale; applicata per il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In cassazione non sono ammesse censure generiche: per dedurre l'estinzione per prescrizione è necessario fornire la sequenza procedimentale e dimostrare la maturazione del termine
- La persona offesa è quella indicata dalla querela/denuncia (es. la società) e non lo Stato salvo diversa configurazione: il danno patrimoniale immediato alla persona giuridica integra la truffa
- L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) può essere rilevato d'ufficio, ma in sede di ricorso per cassazione il ricorrente deve indicare elementi concreti che rendano decisiva la mancata applicazione
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivate; la Corte di legittimità non rifa' la valutazione del merito se non vi è illogicità manifesta
- Le richieste di applicazione di pene sostitutive (o altre misure di favore contemplate da riforme intervenute) devono essere formulate tempestivamente in sede di appello o in udienza, non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione
- I motivi nuovi presentati in Cassazione sono soggetti a limiti di ammissibilità: l'inammissibilità del ricorso principale travolge tipicamente i motivi nuovi
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