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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16716/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Aloui impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (depositata il 8/11/2022) perché non aveva autocertificato i redditi relativi all'annualità 2020. Nella domanda erano autocertificati i redditi 2021 e 2022; Aloui sosteneva che, alla data del deposito, l'obbligo di presentazione della dichiarazione per il 2021 era "maturato" e quindi quei redditi dovevano essere considerati rilevanti. Inoltre contestava il ritardo con cui fu pronunciata la dichiarazione di inammissibilità, ritenendolo lesivo del diritto di difesa; e produceva documentazione in opposizione attestante che il reddito 2020 era comunque sotto la soglia prevista

La decisione

Il giudice d'appello (Corte) ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza fosse inammissibile perché mancava l'autocertificazione dei redditi relativi all'ultima annualità per la quale, alla data del deposito (8/11/2022), era ormai decorso il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione (ossia i redditi 2020), salvo il caso in cui la dichiarazione per l'annualità successiva fosse già stata effettivamente presentata. Ha precisato che la documentazione prodotta in sede di opposizione non poteva sanare un'istanza originariamente inammissibile e che i poteri officiosi del giudice non autorizzano a integrare un'istanza carente. Sul tema del ritardo decisionale ha rilevato che l'abrogazione della sanzione automatica prevista in precedenza per il mancato rispetto del termine di 10 giorni impone una valutazione di concreta lesione del diritto di difesa: nel caso di specie non è stata dimostrata una nullità rilevante

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76

    "può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione"

    La Corte interpreta "ultima dichiarazione" come la dichiarazione relativa all'annualità per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine ultimo per la sua presentazione, salvo che la dichiarazione per l'annualità successiva sia già stata effettivamente presentata

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 79

    "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76"

    L'autocertificazione prevista è condizione di ammissibilità a pena di inammissibilità; l'istanza priva dei requisiti temporali richiesti non può essere sanata dal giudice mediante integrazioni officiose

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 96

    Rimessa la possibilità per il giudice di disporre accertamenti (es. Guardia di Finanza) quando vi siano fondati motivi di sospetto sulle reali condizioni economiche; la previsione originaria di nullità per il mancato rispetto del termine di 10 giorni è stata abrogata, perciò il ritardo va valutato secondo la concreta lesione del diritto di difesa

  • art. 46, comma 1, lettera o), DPR 28 dicembre 2000 n. 445

    Riferito come disciplina dell'autocertificazione utilizzata nell'istanza di ammissione al patrocinio

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    Norma menzionata in giurisprudenza collegata alla responsabilità per dichiarazioni false nelle istanze di ammissione al patrocinio

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    Strumento procedurale dell'opposizione avverso il decreto di inammissibilità, con effetto devolutivo sul giudice adito

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen. e art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla possibilità che un ritardo o omissione del provvedimento generi una nullità rilevante; la Corte richiede una concreta e specifica lesione del diritto di difesa per caratterizzare tale nullità

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2-ter (convertito nella L. 24/7/2008 n.125)

    Evoca l'abrogazione della sanzione automatica (nullità) per il mancato rispetto del termine di 10 giorni previsto originariamente dall'art. 96, imponendo quindi una valutazione caso per caso del pregiudizio

Massime di principio

  • L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ammissibile solo se contiene l'autocertificazione del reddito relativo all'ultima annualità per la quale, alla data di deposito, è decorso il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo che la dichiarazione successiva sia già stata effettivamente presentata
  • La documentazione prodotta in sede di opposizione non può sanare un'istanza originariamente inammissibile: chi ritiene di essere idoneo al beneficio deve presentare una nuova istanza correttamente compilata o allegare la dichiarazione effettivamente presentata
  • I poteri officiosi del giudice (art. 79, comma 3 e art. 96, comma 2 DPR 115/2002) operano solo se l'istanza è formalmente ammissibile; tali poteri autorizzano verifiche e richieste di integrazione, ma non la ricostruzione dell'istanza carente
  • Per i contribuenti esonerati dall'obbligo di dichiarazione (es. che percepiscono solo redditi da lavoro dipendente), il criterio temporale da usare è comunque il termine ultimo fissato dall'Agenzia delle Entrate per individuare l'annualità di riferimento; il fatto di essere esonerati non altera la necessità di fornire un dato certo e omogeneo
  • Il ritardo del provvedimento amministrativo o giurisdizionale sul patrocinio non determina più automaticamente la nullità: occorre dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa riconducibile alle ipotesi di nullità previste dal codice
  • Prassi consigliata: al momento della presentazione dell'istanza, autocertificare sempre il reddito relativo all'annualità per la quale il termine di presentazione della dichiarazione è già decorso (o allegare la dichiarazione effettivamente presentata); in caso di dubbio, presentare una nuova istanza tempestivamente una volta ottenuta documentazione integrativa

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